Articolo 100 della LR Toscana n°1 del 3 gennaio 2005 (Norme per il governo del territorio)
qualche commento ???


ARTICOLO 100
(Accertamenti sui terreni di fondazione)

1. Costituiscono oggetto di specifico accertamento da parte del progettista dell`opera che deve essere realizzata in zone sismiche, definite ai sensi dell`articolo 96, le caratteristiche generali e le proprieta` fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione.

2. Sono terreni di fondazione oggetto dagli accertamenti di cui al comma 1 i terreni che costituiscono il sottosuolo fino alla
profondita` alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della
stabilita` dei terreni medesimi.

3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti di cui al comma 1 sono estesi al di fuori dell`area edificatoria per rilevare
tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilita` dei pendii medesimi.


La competenza del progettista dell'opera si estenderebbe oltre che all'individuazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni anche alle sue caratteristiche generali (che sono?, colore, sapore o seriamente, può fare anche dare una descrizione geologica? magari utilizzando la relazione allegata al PS); per quanto riguarda costruzioni in pendio, solita storia? gli accertamenti sono di specifica competenza del progettista??? dal c3 (che si rifà al c1) sembrerebbe di si
saluti
far


far