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Articolo 100 della LR Toscana n°1 del 3 gennaio 2005 (Norme per il governo del territorio) qualche commento ???
ARTICOLO 100 (Accertamenti sui terreni di fondazione)
1. Costituiscono oggetto di specifico accertamento da parte del progettista dell`opera che deve essere realizzata in zone sismiche, definite ai sensi dell`articolo 96, le caratteristiche generali e le proprieta` fisico-meccaniche dei terreni di fondazione.
2. Sono terreni di fondazione oggetto dagli accertamenti di cui al comma 1 i terreni che costituiscono il sottosuolo fino alla profondita` alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilita` dei terreni medesimi.
3. Per le costruzioni su pendii gli accertamenti di cui al comma 1 sono estesi al di fuori dell`area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilita` dei pendii medesimi.
La competenza del progettista dell'opera si estenderebbe oltre che all'individuazione delle caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni anche alle sue caratteristiche generali (che sono?, colore, sapore o seriamente, può fare anche dare una descrizione geologica? magari utilizzando la relazione allegata al PS); per quanto riguarda costruzioni in pendio, solita storia? gli accertamenti sono di specifica competenza del progettista??? dal c3 (che si rifà al c1) sembrerebbe di si saluti far
far
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