Sarebbe il caso di chiarire una volta e per sempre quale è il reale potere dell’Autorità garante per la concorrenza e del mercato meglio nota come Antitrust o AGCM dato che qualcuno, nel (recentissimo) passato anche dall’alto della sua carica ordinistica (dimostrando come la speranza di avere rappresentanti di categoria con un minimo di conoscenze giuridiche sia vana), ogni tanto teme un intervento di censura da parte dell’Antitrust sulle eventuali difese legittime invocate per le competenze del geologo ai sensi del DPR 328/01.

Questa volta voglio mettere da parte il mio alter ego di aspirante avvocato facendo parlare chi dell’avvocatura ne ha fatto una professione.
Vi riporto sotto uno stralcio di un editoriale pubblicato sul n. 3/2009 de “La Previdenza Forense”, il quadrimestrale della Cassa di previdenza e assistenza forense, intitolato: ”Il CNF risponde all’Autorità garante della concorrenza e del mercato”


L’AGCM non è nuova ad intervenire nel dibattito legislativo relativo a provvedimenti di interesse per l’Avvocatura facendo uso del potere di segnalazione di cui all’art. 21 della propria legge istitutiva (legge 287/1990).
Immancabilmente, tale potere è stato sempre esercitato in una direzione contraria alle istanze portate avanti dalla classe forense e dai suoi organi rappresentativi.
L’ultimo caso significativo riguardò il provvedimento (poi diventato legge n. 339 del 2003) con il quale la professione di avvocato è stata esclusa dal campo di applicazione delle norme che consentono ai dipendenti pubblici part time l’iscrizione negli albi professionali. Nonostante tale segnalazione la legge venne approvata in via definitiva dalla Camera dei deputati il 5 novembre 2003, con il larghissimo consenso di tutte le forze politiche, senza distinzioni tra maggioranza ed opposizione; del pari la presunta lesione al principio di concorrenza lamentata dall’AGCM non trovò ascolto neanche presso la Corte costituzionale, che ebbe ad esaminare la legge in oggetto, rigettando le prospettate questioni di legittimità costituzionale.
Il precedente segnala inequivocabilmente non solo come le Camere non abbiano alcun obbligo di dare seguito alle segnalazioni dell’Autorità, ma anche come tale istituzione sia incline a farsi portatrice dell’interesse pubblico al rispetto della libertà di concorrenza senza assumere mai l’onere di effettuare una ponderazione bilanciata rispetto ad altri interessi pubblici coinvolti. In altre parole, l’AGCM si pone come un soggetto istituzionale portatore di uno specifico limitato interesse, che il legislatore ha il dovere di tenere in considerazione, conservando tuttavia la piena responsabilità politica di adottar le soluzioni ritenute più opportune, che debbono tenere conto di un più ampio quadro di interessi coinvolti. Nel caso da ultimo descritto, inoltre, la ragionevolezza della scelta del legislatore è stata avallata addirittura dalla Corte costituzionale.
Non è questa la sede per soffermarci sul progressivo spostamento dell’AGCM verso la posizione di organizzazione rappresentativa di interessi, piuttosto che di istituzione pubblica che responsabilmente conforma l’azione di tutela del proprio interesse pubblico primario in termini coerenti con altri interessi pubblici rilevanti nelle fattispecie considerate. Né per esaminare l’inevitabile perdita di autorevolezza che tali contegni comportano. Qui basti solo segnalare come la posizione dell’AGCM sia parziale, e come tale posizione non comporti (e non abbia in effetti comportato) alcun obbligo di conformazione in capo al legislatore.



Per quanto sopra riportato voglio sperare di non dover più “ascoltare” latrati alla luna !!


Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui"
(Ezra Pound)