La
Legge Italiana definisce le Professioni intellettuali nell'articolo 2229 cod. civ. e succ.:
Art.2229 - Esercizio delle professioni intellettuali -
La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria la iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali. (Tratto da:
Codice Civile delle professioni intellettuali).
Distinzione tra professionista e attività d'impresa secondo la Corte di Giustizia della
Comunità Europea:
La Corte di Giustizia CE (ciò anche con riferimento all'art. 1, comma 4, della legge 287/90, che impone all'attività interpretativa della stessa il richiamo ai princìpi dell'ordinamento comunitario in materia di disciplina della concorrenza), evidenzia come "
la nozione di impresa abbracci qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento", precisando che "la circostanza che le attività siano affidate a pubblici uffici non incide sulla natura economica" delle stesse (10). Si perviene, pertanto, ad una nozione funzionale di impresa (11), applicabile sia alle persone fisiche che giuridiche, per il solo fatto che svolgano una attività economica consistente nell'offerta di beni o servizi in un determinato mercato.
(Tratta da:
Il diritto antitrust e il mondo delle libere professioni dell'avv. Daniele Domenicucci.)
Che ne pensate?