Quote:
Non c’è nulla da interpretare, il suddetto disposto è così ben definito che non ha bisogno di nessun chiarimento: le indagini e le prove sopra specificate, devono essere eseguite e certificate da laboratori qualificati ai sensi di legge.


una legge (art.59) che si riferisce a criteri autorizzativi attualmente inesistenti ed a ben vedere impropriamente definti solo per prove di laboratorio su terre e rocce e non certo per indagini geotecniche condotte in sito.

Ultima modifica di george; 11/02/2010 16:07. Motivo: art.59