In data 8 gennaio 2010 il Consiglio Nazionale dei Geologi richiedeva al Ministro delle Infrastrutture, e per conoscenza rendeva noto al Presidente del CSLLPP, la proroga delle operatività delle previsioni di cui al punto 6.2.2 delle NTC08
http://www.consiglionazionalegeologi.it//DOCEXT//13//NTC_Richiesta_Proroga.pdfLa richiesta riprende, seppur sinteticamente, il documento di Catania del novembre scorso e pertanto continua a non impegnarsi nell'usare il cavallo, a mio avviso vincente, del DPR 328/01. Inoltre non si è voluto tener conto di quanto avevo messo in evidenza nella
mia lettera, mandata per conoscenza anche al CNG, relativamente al fatto che l'art. 59 del DPR 380/01 non dà alcun obbligo a ricorrere a laboratori certificati sia ufficiali sia non ufficiali relativamente a prove di laboratorio su terre e rocce. L'obbligo infatti non nasce dall'
art. 20 della
L. 1086/71, estesa alle prove su terre e rocce illegittimamente (come da sentenza TAR 1422/08) dall'art. 8 co. 6 del DPR 246/93, ma dall'
art. 6* della stessa facendo ESCLUSIVO riferimento ai materiali da costruzione.
- art. 6
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori depositerà al genio civile una relazione, in duplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, esponendo:
a) i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'art. 20 (...)
La scelta del CNG di non battere la strada del 328/01 come quella di non voler andare più a monte del problema nel non usare l'improprio (illegittimo) uso dell'art. 59 del DPR 380/01 lascia alquanto perplessi denotando
illogicità totale e una politica ordinistica molto ambigua anche alla luce del fatto di non aver in passato voluto affrontare minimamente la questione Circolare STC/349 adducendo allora motivazioni (differenze tra impresa e attività professionale) oggi ribaltate quando ad aver problemi con gli uffici del GC sono solo due regioni (Campania e qualche provincia del Lazio).
Concludo con una
nota di curiosità.
Nella lettera di richiesta della proroga del punto 6.2.2 NTC08 sopra richiamata
il destinatario della stessa è stato circostanziato e precisato (Ministro - Piazzale Porta Pia n. 1) a differenza di quello utilizzato per la
lettera del documento di Catania, (mandata per conoscenza) con relativa diffida agli uffici del GC della Regione Campania dove si è usato un indirizzo non solo molto generico (Ministero, invece di Ministro) ma anche sbagliato (Via Nomentana n. 2 invece di Piazzale Porta Pia n. 1).
Mero errore di distrazione nella prima lettera (documento di Catania) partorita, discussa e sottoscritta da ben 20 consigli di OORR ?? sarebbe interessante avere una risposta dai vari Antonielli (Julianto qui sul forum), Troncarelli, e chiunque altro se la sente.