leggo con interesse questo argomento e cerco di portare un piccolo contributo:
ai sensi della legge 225/92 il Sistema Nazionale di Protezione Civile viene ripartito a vari livelli, il Dipartimento (struttura centrale) viene posto sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri (nei tempi addietro era Min. Interno), e viene demandato a Regioni, Province, Comuni la gestione dei casi locali. I rispettivi vertici, rispettivamente Pres. Regione, Prefetto, Sindaco, sono considerati autorità di Governo e massime autorità di Protezione Civile.
Nel caso di un fiume, al di là del tipo di caso che si presenta (esondazione, inquinanti, ...) è chiaro che il problema coinvolge o coinvolgerà nel giro di poco tempo un numero significativo di comuni. In questo caso la tendenza è quella di operare a livello provinciale o regionale al fine di gestire, tramite dei protocolli operativi, l'emergenza in modo univoco.
Non solo: quando si parla di "pubblica incolumità" i compiti istituzionali sono delle Prefetture - UTG.
Tutte queste strutture, ben orchestrate, hanno il compito di gestire ogni tipo di forze dello Stato presenti territorialmente. Immaginate che molte sono le problematiche legate al tipo di emergenza in questione soprattutto in termini di aree tematiche.

Quindi il Dipartimento vigila sugli Enti sopraccitati ma non è detta che ne prenda in carico la "gestione". In quanto alle responsabilità, si torna sempre alla buona legge 225/92.

Ultima modifica di Carlo A. Cucchia; 28/02/2010 16:37.