Attenzione la L225/92 e la variegata normativa nazionale e regionale che consegue la politica del decentramento individua il Sindaco come Autorità di Protezione civile (tanto che è l'unico, a cui viene demandato il coordinamento dei soccorsi udite bene!!!) ed è l'unico a poter emettere ordinanze contingibili urgenti (il PCM emette ordinanze generali)a Provincia Regione e anche Prefetture sono demandati compiti di supporto al Comune (con resistenza degli UTG ma è così poi come al solito fa comodo avere la augusta presenza del prefetto e a loro non pare vero). Alle Prefetture resta il coordinamento (messa a disposizione delle risorse dello stato a livello provinciale) e l'attuazione dei piani di emergenza esterni per gli impianti industriali a rischi incidente rilevante.
Per quanto riguarda la gestione dei soccorsi se l'evento è modesto (tipo A della 225) viene gestito dal comune con sue risorse: il coordinamento operativo avviene tramite il COC (Centro operativo comunale); se l'evento è maggiore (ovvero il comune non riesce a fronteggiarlo o coinvolge piu comuni) è di Tipo B ed è in grado di essere fronteggiato con risorse provinciali e/o regionali: il coordinamento è sempre fatto dai COC con un livello superiore di coordinamento (inteso come supporto ai COC) definito COM Centro Operativo Misto e a livello provinciale un CCS Centro Coordinamento soccorsi che coordina i COM. Ma sempre il COC il Sindaco gestisce e coordina le attività sul campo. In caso di emergenza nazionale (Evento Tipo C) vengono impegnate le risorse nazionali e interviene il DPC a supporto dei COC COM e CCS.
Infine con ordinanza PCM viene nominato un commissario straordinario per il superamento dell'emergenza che puo essere un pres di provincia oregione o Bertolaso o chi pare al PCM.