All'art. A.2. del D.M. 11/03/88 si legge che "le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizzazione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove".
I risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotecnici devono essere esposti, come si evince dai punti B.5 e C.2 del D.M. 11/03/88 ed anche dal comma A.3. della Circ. LL.PP. 24/9/1988 n. 30483 (istruzioni applicative) in una relazione geotecnica, parte integrante degli atti progettuali, costituita dai seguenti elaborati:
a) una relazione geotecnica sulle indagini, che illustra le indagini sui terreni e sulle rocce finalizzate a ricostruire il modello reale del terreno, cioè a supportare il Progettista nelle scelte progettuali. Essa comprenderà di norma:
* Planimetria con ubicazione delle indagini, a scala del progetto
* Profili litologici e stratigrafici con correlazioni tra i diversi punti sondati e localizzazione delle falde idriche
* Documentazione ed elaborazione delle prove in sito e delle analisi di laboratorio
* Caratterizzazione litologico-geotecnica del terreno fondazionale ed acquisizione dei parametri necessari per la scelta ed il dimensionamento delle fondazioni e per la previsione dei cedimenti.
* Valutazione della permeabilità dei terreni, localizzazione della/e falda/e idrica/che, escursione del livello piezometrico.
* metodologie di scavo delle fondazioni, stabilità dei fronti di scavo;
* sistemi di drenaggio degli scavi e relativo dimensionamento
Su richiesta del Progettista, in stretta collaborazione e scambio di informazioni con lo Stesso, nella relazione geotecnica potranno essere date indicazioni e formulate ipotesi, che il Progettista potrà far proprie o meno nella relazione geotecnica sulle fondazioni (vedi successivo punto b), circa:
* capacità portante ultima e tensione ammissibile del terreno di fondazione in ordine al tipo di fondazione più idoneo da adottare;
* entità e decorso nel tempo dei cedimenti prevedibili per azione del consolidamento sotto carico del terreno di fondazione;
* valutazione del coefficiente di sottofondo Kr per il dimensionamento delle opere di fondazione su terreno elastico alla Winkler;
* valutazione della portata e dei cedimenti di fondazioni profonde (palo singolo e palificate);
* spinta delle terre (diagramma delle spinte) su opere di sostegno (muri, diaframmi, paratie);
* valutazione del coefficiente di fondazione * nelle zone sismiche, etc..
Tale relazione geotecnica sulle indagini è di competenza dei tecnici specialisti abilitati ad eseguirle, e cioè del Geologo o dell'Ingengere geotecnico, così come sancito sia dal D.M. 18/11/1971 art. 29 (Tariffario per le prestazioni professionali dei Geologi), sia dalla Sentenza n° 701/1995 del Consiglio di Stato (V Sezione).
b) In una relazione geotecnica sulle fondazioni, contenente i risultati delle indagini, rilievi, studi atti ad individuare e valutare i fattori che possono influire sul comportamento della fondazione; la scelta e dimensionamento della fondazione, del manufatto o dell'intervento; la verifica di stabilità del complesso terreno-fondazione; la previsione dei cedimenti e del loro andamento nel tempo; la scelta dei procedimenti costruttivi e controlli; le verifiche delle strutture e delle opere di fondazione.
Tale relazione geotecnica sulle fondazioni è di competenza del Progettista, sia esso Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito Edile, nell'ambito delle rispettive competenze. Essa terrà conto dei risultati e dei parametri evidenziati nella relazione geotecnica sulle indagini e nella relazione geologica (ove richiesta), e svilupperà i calcoli relativi alle verifiche sulle opere di fondazione e/o sul manufatto. Il Progettista allegherà al progetto ed ai calcoli delle fondazioni sia la relazione geologica, sia la relazione geotecnica sulle indagini, in modo che ne facciano parte integrante, relazioni che potrà controfirmare alla pari di tutti gli altri elaborati specialistici annessi al progetto (impianti elettrici e termici etc.).
In caso di manufatti di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno che ricadano in zone già note, le indagini in sito, cioè la relazione geotecnica sulle indagini, possono essere omesse.
In questo caso la relazione geotecnica sulle fondazioni, sempre a firma del Progettista Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito Edile farà riferimento, per la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo, a notizie e dati sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione: tali notizie e dati dovranno essere però desunti da indagini precedenti, eseguite su terreni simili ed in aree adiacenti, specificando le fonti attraverso le quali si è pervenuti alla caratterizzazione fisico-meccanica del sottosuolo (Art. C.3. del D.M. 11/03/88).
2. Le competenze
Relazione geotecnica sulle indagini > GEOLOGO - INGEGNERE GEOTECNICO
Relazione geotecnica sulle fondazioni > PROGETTISTA (ING., ARCH.), nell'ambito delle rispettive competenze
Preciso che quasi tutti i geologi con cui io ho collaborato, nella relazione geologica non fanno riferimento a nessuna indagine sul terreno, ma si riferiscono a indagini precedenti fatte in prossimità del sito da edificare. Su queste basi, non essendo necessaria la relazione geotecnica sulle indagini, la relazione geotecnica sulle fondazioni va fatta dal progettista (ING. ARch.).
In sostanza il piano di posa delle fondazioni rappresenta il limite tra le competenze dell'Ing e quelle del geologo: il primo si occupa di ciò che stà sopra il piano di posa e dell'interazione di questo con il terreno sottostante, il secondo di ciò che stà sotto, riferendo nella relazione geotecnica sulle indagini, quando effettivamente queste indagini vengono fatte (quasi mai almeno per la mia esperienza) la tipologia e i risultati delle indagini di cui sopra.
spero di essere stato chiaro
adesso vado in ferie
saluti a tutti e buone ferie!