Sono a conoscenza di casi in cui i progetti privi di qualsiasi indagine sono stati respinti. Altri casi in cui i GC si ostinano sulla certificazione delle indagini. Una confusione enorme!!
Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti. Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R) Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per: (...)
E' interessante notare che anche il DPR 328/01 non è una norma primaria ma un regolamento ma attenzione che lo stesso è stato emanato in attuazione dell' "articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370". dove si disponeva che: "Con uno o più regolamenti adottati, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, sono istituite apposite sezioni degli albi, degli ordini o dei collegi previsti dalla normativa vigente in materia di accesso alle professioni, in conformità ai seguenti criteri direttivi: riserva dell'accesso alle predette sezioni ai titolari di diploma universitario e connessa determinazione dell'ambito consentito di attività professionale."
Sulla questione 328/01 consiglio di leggere la sentenza del Consiglio di Stato n. 1473/2009
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
grazie cascone, ma ora la domanda è d'obbligo: tra un D.P.R (regolamento) ed un D.M. come viene stabilita la gerarchia? Nella fattispecie D.P.R. 328 e 445 e D.M. 14/1/2008?
tra due norme aventi grado gerarchico uguale, poste da fonti dello stesso tipo, prevale quella più recente (criterio cronologico). L'importante è che il regolamento dominante non violi norme primarie o costituzionali (art. 41 Cost ad esempio per il punto 6.2.2 del DM 14 gennaio 2008) che rimangono di rango superiore anche se legiferate precedentemente al regolamento. In caso contrario si sollevano eccezioni di illegittimità per legge o costituzionale
NOTA: nel sistema giuridico italiano i rapporti tra le fonti giuridiche sono alquanto complessi poichè i rapporti tra norme confliggenti oltre ad essere basate sul criterio cronologico e su quello gerarchico sono basate anche sul criterio di competenza che in sintesi stabilisce alcune priorità di alcune fonti su altre a parità di norme con uguale valore. Qui entra in gioco la teoria del diritto che è materia specialistica.
Se un uomo non è disposto a correre qualche rischio per le sue idee, o le sue idee non valgono nulla o non vale niente lui" (Ezra Pound)
Mi complimento con il collega Cascone per le dettagliate delucidazioni di tipo normativo, che io assolutamente non avrei saputo fornire. Forse ha ragione chi sostiene che un esamuccio di diritto per i geologi (ma forse anche per altre categorie) non farebbe male.
Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
comunque è una materia "gelatinosa" tutto è possibile basta ben argomentarlo controdedurre scindere fare dei sottili distinguo mahh sono molto perplesso "come uomo si scienza" e non di pandette. me ne accorgo nelle varie CTP dove il diritto è pia illusione e tutto dipende da come ti approcci al giudicante e dal CTU che ti tocca o come nel nostro caso il CSLP che hai!!!
Ultima modifica di michelec; 25/03/201009:02.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Forse ha ragione chi sostiene che un esamuccio di diritto per i geologi (ma forse anche per altre categorie) non farebbe male.
Condivido.....e già da un bel po' lo vado dicendo.
Approfitto per segnalare un'errore di "copia e incolla" di maxpar su uno stralcio del corso tenuto dal prof. Aiello dove si legge:
Originariamente inviato da: maxpar
"Per le opere pubbliche, il comma 10 dell’art. 15 del DPR del 21/12/1999 n° 455 prescrive: tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonché dal progettista responsabile (coordinatore) dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche."
Ovviamente il riferimento corretto alla norma è DPR del 21/12/1999 n° 554 (e non 455). Anche questo è un regolamento così come ben indicato nel titolo della norma: