dalle dispense del corso del Prof. Aiello "Università di Siena"
si capisce chiaramente che la figura del progettista oramai è cambiata con le NTC.
Sarebbe più corretto parlare ora di progettista ingegnere e progettista geologo. Vi posto i passi principali di tale ragionamento.
Personalmente, come geologo, sono responsabile del piano delle indagini e non firmo nessuna relazione geologica o geotecnica di cui non abbia redatto il programma delle indagini.
Le dispense qui sotto riportate potete liberamente scaricarle dal sito dell'Ordine dei Geologi del Lazio
http://www.geologilazio.it/".....
Gerarchia della normaE’ prevalente, quindi, il D.P.R. 328/01 (disposizione di legge-Norma di primo livello) sul D.M. 14.01.2008 - NTC (disposizione regolamentare-Norma di secondo livello). Detto D.P.R. prevede, all'art. 41 comma 1 lettera e) che tra le competenze professionali del geologo sezione A ci siano: le indagini e la relazione geotecnica.Significato normativo del termine ProgettistaPertanto, una fonte gerarchicamente inferiore (D.M. per le NTC), così definita dalla giurisprudenza (e dal TAR Lazio), non può stabilire il contrario di quanto contenuto nel D.P.R. (D.P.R >> D.M). ..."
"...Sulla scorta della citata gerarchia dei Decreti, alla luce della sentenza del TAR Lazio n. 3519 del 2008 e dopo l’entrata in vigore del Decreto legislativo 09/11/2007 n° 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, soprattutto nel caso di progettazione di opere strategiche o di particolare rilevanza, non ha più senso identificare sistematicamente la figura del progettista delle opere con un’unica persona fisica.
Per le opere pubbliche, il comma 10 dell’art. 15 del DPR del 21/12/1999 n° 455 prescrive: tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi, nonché dal progettista responsabile (coordinatore) dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.
Tale disposizione di legge è confermata dall’art. 14, comma 12 dello schema di regolamento (Testo approvato dal CdM del 21/12/07) di esecuzione e attuazione del Decreto legislativo 12/04/2006 n° 163 e successive integrazioni.
E’ significativo che nella fase progettuale delle opere pubbliche siano previste diverse figure professionali:
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- i Progettisti (e non uno solo);
- i Soggetti Verificatori.
Pertanto, deve essere interpretato in senso ampio il termine progettista delle NTC, poiché se così non fosse si entrerebbe in contrasto con il D.P.R. 455/99, con la Direttiva CE 2005/36, con il Dlgs. N. 206/2007 di attuazione, precedentemente citato e con il principio di gerarchia delle fonti :
D.P.R. 328/01 → D.M. 14.01.2008 – NTC .
D.P.R. 455/99 → D.M.14 .01.2008 - NTC ..."