Innanzi tutto vorrei dire che mi dispiace per gli attacchi avuti dalla collega sez B che gli sono venuti da geoalfo per quanto riguarda la "carta straccia". Un pò di galanteria non guasta mai al gentil sesso.

In secondo luogo desiderei capire se il "deposito" di cui parla la stessa collega è un deposito di tipo sedimentario o legislativo del tipo art. 4 L. 1086/71.

Se così fosse l'art. 41 del DPR 328/2001 nella questione non c'entra niente ed è inutile accendere una diatriba sulle competenze tra i geologi senior sez. A ed i geologi junior sez. B che per quanto mi riguarda sono e rimangono una risorsa insostituibile anche per tutti noi senior allorchè molte delle nostre competenze professionali (e anche le loro) che non arriviamo ad espletare nei nostri incarichi, vuoi per mancanza di tempo vuoi per qualsiasi altro motivo, possiamo svolgerle anche in collaborazione con i nostri "aiutanti geologi".

Per quanto riguarda il deposito riporto quanto all'art. 4 L. 1086/71:


Art. 4
(Denuncia dei lavori)

Le opere di cui all'articolo 1 devono essere denunciate dal costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, prima del loro inizio.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
Alla denuncia devono essere allegati:
a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa in duplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
L'ufficio del genio civile restituirà al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.Anche le varianti che nel corso dei lavori si volessero introdurre alle opere di cui all'articolo 1 previste nel progetto originario, dovranno essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, all'ufficio del genio civile nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un Ingegnere.