bene, vedo che geomundo se ne sta venendo alle posizioni critiche, e anche se si contraddice dopo appena tre-quattro post precedenti non fa niente, l'ìmportante è arrivarci.
E come è mia abitudine, cerco di chiarire alcuni punti:
1)
si è contro l'APC ma non contro l'Anon è un gioco di parole ma il dare il giusto peso alle stesse parole. L'acronimo APC non significa "aggiornamento" ma "
Aggiornamento
Professionale
Continuo", ed è, a differenza del primo (A), un obbligo deontologico creato ex novo dal CNG e messo in esecuzione dai vari OORR.
Nemmeno i fessi sono contro l'A
2) l'ordinanza della Cassazione di cui si fa menzione più dietro che avrebbe ribadito che il non assolvere all'obbligo della formazione professionale costituisce illecito disciplinare è la scoperta dell'acqua calda poichè ogni inadempienza relativa ad obblighi stabiliti da un ordine professionale risulta illecito
disciplinare, ma non costituisce legge, essendo questa rappresentata dalla dottrina [leggi, decreti-legge, decreti legislativi, decreti del Presidente (alcuni)]. Diversa è la giurisprudenza (sentenze) che nel nostro sistema giuridico (positivo e non giusnaturalistico) può anche essere disattesa da un giudice, soprattutto se non è una sentenza (seppure delle sezioni unite della Cassazione) ma un'ordinanza. E sì, perchè il documento citato
non è una sentenza ma un'ordinanza e nasce da una situazione di specie di sanzione
relativa alla censura e non alla sospensione dell'inadempiente così come rilevato del corpo della stessa dove si rigetta la violazione dei diritti soggettivi del ricorrente proprio
perchè la censura non determinando la sospensione dalla propria LIBERA attività professionale non ne determina alcuna compressione dei propri diritti soggettiviSi noti inoltre che il ricorso per illegittimità costituzionale è stato rigettato proprio perchè non essendoci violazione dei diritti soggettivi (nessuno è stato sospeso come contrariamente era stato previsto dal regolamento APC dei geologi) si è rimasti in termini di
semplice illecito disciplinare facendo riferimento ad un codice deontologico, che
proprio perchè non costituisce legge non può essere impugnato neppure in via incidentale davanti alla Corte Costituzionale. Si provi ad ignorare la censura proseguendo sulla strada dell'inadempienza dell'obbligo imposto e si arrivi, eventualmente, alla sospensione, con la relativa violazione del proprio diritto soggettivo (libera attività economica,
art. 41 Cost), e si vedrà se la Corte Costituzionale non potrà essere adita, perchè ovviamente in quel caso si aprirà un altra causa con la richiesta del risarcimento danni ai sensi del
Codice Civile andando oltre il codice deontologico, il primo, a differenza del secondo,
norma avente valore e forza di legge.Tutto ciò conferma, per l'ennesima volta, tutta l'inutilità degli ordini professionali che ricordo sono enti PUBBLICI non economici ma che di fatto sono aziende private che curano interessi di pochi usando i soldi dei tanti.
NOTA: interessante notare che quasi allo scadere dei tre anni il CNG ha ritirato la sanzione esplicita della sospensione in caso di inadempienza. COme mai ci ha messo tre anni per redimersi ?