Rivolgiti alla Polizia di Stato.
Dal sito della PS:
"Per le attività estrattive in cava, il D.P.R. 19 marzo 1956, n. 302, all'art.27 prescriveva che le operazioni di disgelamento dinamiti, confezionamento ed innesco cariche, brillamento mine ed eliminazione delle cariche esplosive, fossero affidate "esclusivamente" a personale munito della licenza di fochino mentre in ambito minerario, invece, tempi e modi di impiego degli esplosivi sono stati disciplinati dall'art. 317 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, che affidava a "personale qualificato" l'esecuzione di tale attività. Con il D. Lgs. N. 624 del 25 novembre 1996, attuativo della direttiva 92/91/CEE, relativa alla "sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione" e della direttiva 92/104/CEE che riguarda la sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee", è stata introdotta una modifica al cennato articolo, che ha espressamente previsto che per le operazioni di prospezione mediante l'uso di esplosivo, l'incaricato delle operazioni sia in possesso di patente di fochino (vd. art. 73, comma 3 del D. Lgs. n. 624/96). Nello stesso solco si pone il D.M. 15.08.2005, laddove per l'esecuzione delle attività estrattive che utilizzano esplosivi di 2^ e 3^ categoria, impone la presenza di personale munito di licenza di polizia ai sensi del combinato di cui all'art. 57 T.U.L.P.S. e art. 110 del relativo Regolamento. di esecuzione, previo accertamento della capacità tecnica degli interessati da parte della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, nonché di nullaosta del Questore per l'esercizio di tale attività. Al riguardo si richiama anche la circolare n. 557/PAS.12982.D(22) del 13.02.2006, che è consultabile nella relativa pagina di questo sito, con la quale sono state fornite indicazioni in tal senso. "
Spero vi sia utile.