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Nel caso di semplice attività edilizia: La classificazione del rifiuto (e pertanto le analisi per la sua classificazione) spetta al produttore del rifiuto stesso Il materiale potrebbe essere classificato con CER 17.09.04, previa analisi tal quale. Una volta caratterizzato il terreno, se non pericoloso, devi individuare il potenziale impianto ove conferire i rifiuti: 1) Discarica (per inerti, rifiuti non pericolosi) 2) Recupero (solo se non pericoloso) Devi quindi fare il test di cessione. Ce ne sono di due tipi, entrambi in acqua: 1) Un Test ai sensi del D.M. 3/8/2005 per il conferimento a discarica 2) un Test ai sensi del D.M. 5/2/1998 (aggiornato al DM 186/2006) per il conferimento a recupero.
Relativamente al secondo quesito, ricordo che il codice CER 19.xx.xx attiene a rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, quindi l'uso di tale codice per materiale proveniente da un cantiere di bonifica è improprio, ad es se sono terre, è più appropriato il cer 17.05.04 o , se pericoloso, 17.05.03* (da nota di ISPRA in risposta ad un quesito di ARPAT). Per il registro di C/S è praticamenrte sempre obbligatorio, tranne alcune esclusioni per produzione di rifiuti agricoli non pericolosi (per ditta con fatturato <7500€ e n° dipendenti <3) o per produzione di rifiuti non pericolosi con trasporto in conto proprio < 30Kg. Sarebbero escluse le ditte di movimento terra ma in genere la provincia lo richiede anche a loro per evitare "lacchezzi".
Ciao Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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