Premesso che
1) il codice CER 19.xx.xx attiene a rifiuti prodotti da impianti di trattamento rifiuti, quindi l'uso di tale codice per materiale proveniente da un cantiere di bonifica è improprio, ad es se sono terre, è più appropriato il cer 17.05.04 o , se pericoloso, 17.05.03* (da nota di ISPRA in risposta ad un quesito di ARPAT).... ma poi Provincia che vai usanza che trovi!!!.

3) la caratterizzazione del materiale in entrata deve essere svolta dal produttore del rifiuto (a meno che l'impianto per la sua sicurezza non preveda delle analisi di controllo a campione)

3) la normativa non impone la caratterizzazione del materiale in uscita dall'impianto ma solo il test di cessione (a meno che non riutilizzi le terre per rilevati e/o riempimenti e allora la caratterizzazione anche se non obbligatoria è consigliabile...le beghe legali, anche se uno ha ragione, sono lunghe da risolvere)

ti confermo che in ingresso il materiale è un rifiuto e pertanto l'analisi di caratterizzazione deve essere "tal quale" e quindi peggiorativa (UNI EN 14039: 2005), mentre in uscita (MPS) deve essere conforme alla ISO 16703:2004 e forse anche vagliato a due centimetri durante il campionamento (come è previsto dal 152/2006 per il campionamento dei terreni).

Ciao

Massimo


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
[Linked Image from danasoft.com]