. L'articolo 2 parla di libera professione di geologo e non di professione di geologo, quando si riferisce al divieto di esercizio da parte dell'Ente.
L'art. 2 dice al primo capoverso
Per l'esercizio della
professione di Geologo è obbligatoria l'iscrizione nell'albo.
successivamente parla di libera professione di geologo proprio per distinguerla dalla professione di geologo svolta come dipendente.
Nella maggior parte dei concorsi pubblici è richiesta la sola abilitazione (basta scorrere le gazzette ufficiali concorsi) soprattutto per i geologi. Forse in qualche concorso dove viene richiesta una prestazione temporale per un progetto particolare è richiesta anche l'iscrizione all'Albo
Bene in questi casi nessuno obbliga il dottore in geologia abilitato all'esercizio della professione ad iscriversi all'albo ma il titolo di geologo spetta solo agli iscritti all'Albo o all'Elenco speciale.
Dove è scritto chiaramente che per l'esercizio della professione di geologo internamente all'Amministrazione Pubblica è indispensabile l'iscrizione all'Albo e non all'Elenco Speciale?
Forse non sono stato chiaro, l'iscrizione all'albo o all'elenco consentono entrambe di esercitare la professione all'interno dell'Ente con la differenza che gli iscritti all'elenco non possono esercitare la professione all'esterno.
In altre parole l'iscritto all'elenco speciale è comunque iscritto all'Ordine dei geologi ma in uno speciale elenco ed è quindi abilitato a svolgere la professione di geologo anche se l'ente da cui dipende gli vieta di esercitare la libera professione all'esterno.