L'art. 20 della L. 28-01-09 n. 2 al comma 10-sexies recita "Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»; b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,»."
Pertanto mi pare di capire che per riutilizzare nello stesso cantiere di produzione le terre da scavo non è necessario predisporre un piano di gestione ma le analisi opportune per dimostrare la non contaminazione del materiale vanno sempre fatte. E' così, oppure nel caso di terreni vergini dove si ha la certezza che non sia stato svolto nessun tipo di attività e senza potenziali fonti di contaminazione nelle vicinanze si può attestare la non contaminazione sulla base dell'analisi storica?
Ultima modifica di Sandro Cantoni; 20/09/2010 22:39.