Provo a risponderti citandoti qualche riferimento.
La questione è appena appena complicata. Quando fai una galleria non ottieni "fanghi di dragaggio" bensì terre da scavo in quanto rientranti nella definizione di sottoprodotto (punto p) dell’art. 183 del d.lgs. 152/06).
I fanghi di dragaggio invece assumono lo status di rifiuto e quindi in via di principio esclusi dal regime giuridico delle terre e rocce da scavo. (sentenza T.A.R. Campania, Salerno, Sez. 1 – 8/10/2004, n. 1867)...
in bocca al lupo


Alfredo