domanda da una rapida lettura è cambiato poco ora le "cosidette" prove facoltative possono essere "non certificate" mi sembra di no altro aspetto sembra che anche lo scavetto sia da "certificare"?
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
infatti, rispetto alle bozze che giravano qualche mese fa, il Ministero ha fatto dei passi indietro: hanno tolto quelle righe che permettevano al libero professionista di certificare le prove facoltative, come dire che possiamo rottamare tutti i nostri penetrometri mi sembra poi che abbiano ri-infilato l'architetto come possibile Direttore del laboratorio: può sembrare un dettaglio ma penso sia comunque grave
Il citato DPR n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – all’art. 59, che sostanzialmente riprende l’art. 20 della legge n.1086/71 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che “Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.” Tutto ciò premesso con la presente Circolare si intendono rappresentare i requisiti essenziali che devono possedere i soggetti autorizzati a svolgere le richiamate attività e dei criteri per l’attribuzione agli stessi della specifica autorizzazione. In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE ed in conformità ai principi che disciplinano l’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nel definire i criteri per il rilascio delle abilitazioni di cui alla presente Circolare, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n.156 del 9.5.2003, recante “Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246”. Il presente provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate.
Leggete l'introduzione! Qui non ci vuole esperienza o una laurea in legge.
con la ex 349/STC si sapeva quanti metri di locali e quali e quante attrezzature bisognava possedere per avere l'accreditamento adesso con le nuove circolari tutto deve essere "ADEGUATO" . Ma chi quantizza questo termine "ADEGUATO"? Chi esamina le pratiche per le autorizzazioni ? Se non sbaglio il Ministero aveva fatto una convenzione per far esaminare le richieste di autorizzazione da ASSOLIG ? Quindi se io sono adeguato ad eseguire le indagini e le prove di laboratorio deve stabilirlo la Pingitore?
Allo stesso tempo le ho rammentato che il DPR 328/01 (Art. 41 punti c, e ed l) ci consente non solo di eseguire le indagini geognostiche e geotecniche, ma anche di certificare i materiali geologici.