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Il citato DPR n. 380 del 6 giugno 2001 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – all’art. 59, che sostanzialmente riprende l’art. 20 della legge n.1086/71 integrato con le prove sui terreni e sulle rocce, dopo aver definito al comma 1 i Laboratori Ufficiali, al comma 2 prevede che “Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove sui materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce. L’attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.” Tutto ciò premesso con la presente Circolare si intendono rappresentare i requisiti essenziali che devono possedere i soggetti autorizzati a svolgere le richiamate attività e dei criteri per l’attribuzione agli stessi della specifica autorizzazione. In aderenza agli obbiettivi posti dalla Direttiva Europea n.89/106/CEE ed in conformità ai principi che disciplinano l’abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova ed il loro operato in ambito europeo, nel definire i criteri per il rilascio delle abilitazioni di cui alla presente Circolare, si è tenuto conto, per quanto applicabili, delle disposizioni contenute nel Decreto Interministeriale n.156 del 9.5.2003, recante “Criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli organismi di certificazione, ispezione e prova nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246”. Il presente provvedimento sostituisce, per quanto riguarda il settore in argomento, la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate.



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