Originariamente inviato da: massimo trossero
Precisazione necessaria, senza voler convincere nessuno.
Decreto del Presidente della Repubblica 5 Giugno 2001, n. 328
CAPO VIII
PROFESSIONE DI GEOLOGO

Art. 41
(Attività professionali)
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1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di coordinamento tecnico-gestionale, [b]nonché le competenze in materia di analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività[/b], anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
...
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
...
e) le indagini e la relazione geotecnica;

Ogni altro richiamo è fuorviante


Ho detto tutto
Grazie Massimo per aver precisato i contenuti del DPR 328/01.