In effetti potrebbe essere come dice Gibbo.
Si possono fare queste osservazioni:
paragrafo 1.1: fa riferimento a "tutte le attività connesse cone le indagini geognostice, il prelievo dei campioni e le prove sui terreni in sito"
cap. 5 parla di "prove obbligatorie, che costituiscono requisito minimo per il rilascio dell'autorizzazione"

Da quanto sopra si potrebbe intendere che le prove sono obbligatorie solo al fine di ottenere la certificazione e che le altre sono comunque disciplinate dalla circolare ma non sono necessarie per ottenerla.

Successivamente, quando parla di prove facoltative, scrive: "Si riporta, a titolo esemplificativo un elenco delle possibili prove facoltative:"
Questo paragrafo lascia ampi margini d'interpretazione:
1)come interpreta Gibbo;
2) qualsiasi prova che si fa sul terreno, quand'anche non compresa nell'elenco, è soggetta ad autorizzazione.

Tra l'altro tra le prove facoltative inserisce anche le prove su piastra che sono prove facoltative anche per altre autorizzazioni(1086 e laboratori geotecnici) e mai obbligatorie per nessuna (il che apre ulteriori dubbi sulla volontà dell'estensore)