1 - Si lo so. La relazione geologica è citata come relazione specialistica nel capitolo 10 (norme per la redazione dei progetti esecutivi). Però c'è un fatto importante. Il capitolo 7 è relativo alla realizzazione delle opere su terreni e rocce, il Capitolo 10 è generale. Ad esempio potrebbe servire l'apporto del geologo nell'ambito di ristrutturazioni e, nell'elencare gli elaborati, se ne tiene conto inserendo la relazione geologica. Ciò non toglie che per i nuovi interventi si parli di una modellazione che deve essere sempre presente. Tutto sommato può essere anche concettualmente giusto parlare di modellazione per le nuove opere e di relazione in ambito più generale. Non me ne preoccuperei più di tanto. Puntiamo dritti al bersaglio grosso e portiamo a casa i risultati, perchè sono gli usi e le consuetudini che fanno la differenza (e noi ne sappiamo qualcosa...)

2 - Prove in sito: penso che se servono dei campioni per prove di laboratorio è tutto sommato giusto che un laboratorio sia chiamato in causa al fine di avere dei campioni idonei alle prove che deve eseguire. Se non c'è la necessità di prove di laboratorio, e quindi non ci sono campionamenti, le prove in sito possono essere eseguite come al solito da chiunque ne abbia le competenze professionali.

3 - Gli Eurocodici prevedono l'esame sia delle condizioni dello stato limite di esercizio che degli stati limite ultimi. Per i terreni vengono presi i parametri caratteristici e poi fattorizzati. I parametri vengono ridotti perchè divisi per i coefficienti di fattorizzazione (presenti all'interno dell'Eurocodice 7).

Ciao