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tenete anche conto che se le vecchie erano state a suo tempo pubblicate sulla GU sono ancora in corso!!!
Ultima modifica di michelec; 09/11/2010 16:12.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Intanto le nuove circolari sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n°257 del 03/11/2010, pag. 29-38-45. Considerando che non ho visto date specifiche dell'entrata in vigore suppongo sarà 60 gg dopo la pubblicazione di tale articolo. Normalmente l'entrata in vigore di una legge è dopo 15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.."salvo sia altrimenti disposto"....fanno eccezione i decreti legge che entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione..(questi ultimi hanno infatti validità di 60 giorni se non convertiti in legge entro gli stessi..) Queste sono circolari (quindi nè leggi nè tantomeno decreti..) per cui dovrebbero entrare in vigore o il giorno successivo alla pubblicazione o, al limite, dopo 15 giorni dalla pubblicazione...
"La libertà comincia dall'ironia." Victor Hugo, Leggenda dei secoli, 1859
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Queste sono circolari (quindi nè leggi nè tantomeno decreti..) per cui dovrebbero entrare in vigore o il giorno successivo alla pubblicazione o, al limite, dopo 15 giorni dalla pubblicazione...
Ah "bene" e per saperlo con esattezza come si può fare?
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Forse ricordo male ma la necessità delle indagini certificate è comunque esplicitata in altre leggi tuttora vigenti (anche nelle ntc 2008), la circolare stabilisce solo le modalità di cosa e come certificarsi.
Mi è sembrato di capire che fino ad ora si è chiuso un occhio o anche due sulla certificazione delle indagini per via del gran pastrocchio che derivava dall'ambiguità di una certificazione da fare con le modalità di una circolare annullata dal TAR (circ.349). Prescindendo dagli aspetti formali sono fermamente convinto che questa circolare combinata con la lettura delle NTC possa rappresentare una tremenda mazzata alla nostra professione, relegando sopratutto nei piccoli lavori (pane di tanti geologi), la nostra figura su un angolino sempre più in ombra. Ricordiamoci , e lo dico a quelli che oggi esulteranno per la loro elezione al CNG, che una categoria ha forza anche in base alla sua entità numerica, e questa dipende dalla possibilità di vivere dignitosamente con il proprio lavoro (in termini economici), le circolari non vanno sicuramente in questa direzione.
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pur mettendo un poco d'ordine e ricordiamo che siamo in "europa" concordo con Miriano che sono un pastrocchio e che debbono essere riviste per molti aspetti (io comunque per i lavori pubblici ho sempre chiamato ditte certificate il danno sarebbe stato troppo grosso anche se dalle mie parti non sanno nemmeno cosa siano)
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Qualcuna sa in Europa, per esempio in Austria, in Francia ecc.. che requisiti hanno coloro che fanno le indagini? Inoltre queste ditte europee possono operare in Italia, immagino di no perché non hanno i requisiti, devono fare tutta la trafila autorizzativa, magari per eseguire solo qualche lavoro. Quindi se c'è un bando di gara non possono partecipare.
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michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Concordo pienamente con Mariano
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Il punto 6.2.1 dell’NTC09 “Caratterizzazione e modellazione geologica del sito”, non riporta riferimenti normativi riguardo, ma nella circolare esplicativa è scritto: “…Il piano delle indagini specifiche sui terreni e sulle rocce nel sito di interesse deve essere definito ed attuato sulla base dell’inquadramento geologico della zona e in funzione dei dati che è necessario acquisire per pervenire ad una ricostruzione geologica di dettaglio che possa risultare adeguata ed utile per la caratterizzazione e la modellazione geotecnica del sottosuolo…” Quindi ne deduco che le indagini che si eseguono per la definizione del modello geologico debbono poter essere utilizzate anche per la modellazione geotecnica. Il punto 6.2.2 dell’NTC09 “Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica” recita: “…Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’Art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture…” Quando la circolare n. 7619/STC sarà recepita dagli ex Geni Civili nessuna indagine o prova che dir si voglia, non certificata potrà essere accettata, anche se si dovesse trattare di un deposito di opera minore per il quale e comunque prevista la relazione geologica. Mentre per la Circolare 349 Anisig ha potuto impugnare al TAR in quanto soggetto leso. In questo caso il CNG non lo potrà ricorrere al TAR perché l’impugnativa è concessa solo a chi ne subisce direttamente eventuali danni, e trattandosi di imprese, benché di professionisti, credo che un eventuale ricorso verrebbe cassato senza espressione di giudizio. Ricordo che i termini per presentare ricorso sono 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla GU.
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In questo caso il CNG non lo potrà ricorrere al TAR perché l’impugnativa è concessa solo a chi ne subisce direttamente eventuali danni, e trattandosi di imprese, benché di professionisti, credo che un eventuale ricorso verrebbe cassato senza espressione di giudizio. Ricordo che i termini per presentare ricorso sono 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla GU. [/quote]
Sono contento del fatto che i geologi non sono parte lesa. Quindi per noi professionisti non cambia assolutamente niente. Speriamo!!!
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