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L'art. 20 della L. 28-01-09 n. 2 al comma 10-sexies recita "Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato»; b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185,»."
Pertanto mi pare di capire che per riutilizzare nello stesso cantiere di produzione le terre da scavo non è necessario predisporre un piano di gestione ma le analisi opportune per dimostrare la non contaminazione del materiale vanno sempre fatte. E' così, oppure nel caso di terreni vergini dove si ha la certezza che non sia stato svolto nessun tipo di attività e senza potenziali fonti di contaminazione nelle vicinanze si può attestare la non contaminazione sulla base dell'analisi storica?

Ultima modifica di Sandro Cantoni; 20/09/2010 22:39.

Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Per il riutilizzo in cantiere non serve nessun piano, tranne le analisi chimiche che certifichino la non contaminazione dei terreni.
L'analisi storica è utile, ma non sempre esaustiva. Io ho trovato un terreno coltivato a campo, sicuramente dal 1950, ma scavando a - 2 metri vi era un esteso deposito di scorie di fonderia, messe i primi del novecento (di cui si era persa memoria storica).
Meglio le analisi chimiche, costano un po' di più che l'analisi storica, ma mettono al riparo da brutte sorprese

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Grazie dei chiarmienti e dei consigli GeoFranz.

Ultima modifica di Sandro Cantoni; 21/09/2010 15:10.

Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Confermo, la procedura è corretta


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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ciao Sandro
ma che tu sappia nella regione Lazio per il riutilizzo nello stesso cantiere(sempre che le terre non siano contaminate) è necessario fare la comunicazione all'Arpa o la si fa solo al comune?
grazie mille
Carmelina


Carmelina De Rose
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Ciao Carmelina, scusa per il ritardo di appena 2 mesi nella risposta ti_prego ma ho letto la tua domanda solo oggi perché avevo perso di vista il topic. Comunque ti rispondo perché sto lavorando ad una gestione di terre da scavo che verranno riutilizzate nello stesso cantiere ed ho chiamato proprio l'ARPA dove mi hanno detto che non è competenza loro, neanche come comunicazione da fare. Le comunicazioni devono essere fatte solo al comune interessato.
Avevo riaperto il topic proprio perché nell'ambito della gestione di queste terre, da riutilizzare nello stesso cantiere di produzione, deve essere fatto un deposito temporaneo in attesa di riutilizzarle come da progetto. Ho già chiamato ARPA, Forestale e comune in cui ricade il terreno sede del deposito temporaneo (non è lo stesso comune dove verranno prodotte) per chiedere chiarimenti sulla compatibilità del deposito col terreno stesso (è un sito dove è in atto una bonifica agraria) e su eventuali accorgimenti da prevedere (teli impermeabilizzati o altro) ma nessuno ha saputo darmi una risposta esaustiva confused. Qualcuno può aiutarmi in merito? E' compatibile (al di la dell'accertamento di eventuali vincoli sul terreno) un terreno agricolo su cui è in atto una bonifica agraria col deposito temporaneo di terre da scavo certificate come non contaminate (secondo le analisi effettuate rientrano nel limite A D.L. 152/06 all. 5 titolo V tab 1)?

Ultima modifica di Sandro Cantoni; 14/01/2011 15:26.

Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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ciao Sandro dopo lunghe telefonate in Arpa, Comune e provincia, dall'arpa mi hanno comunicato che non è loro competenza e loro devono essere interpelati solo in caso di superamento dei livelli di soglia con procedura formale di notifica!

per quanto concerne il tuo dubbio non so se è possibile, anche se in realtà non andresti certo a peggiorare la situazione in situ essendo il terreno pulito...
ciao e grazie mille


Carmelina De Rose
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Uei Carmelina... scusa di nuovo per i tempi 'geologici' della risposta e grazie invece per il tuo sollecito intervento! millegrazie
A questo punto attendo il post di Massimo Della Schiava che sicuramente mi toglierà come sempre qualsiasi dubbio! pollicesu

Ultima modifica di Sandro Cantoni; 14/01/2011 16:16.

Sandro Cantoni

"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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tomgeo
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tomgeo
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ciao.. per il riutilizzo delle rocce da scavo ti consiglio di leggere il decreto 27 settembre 2010 - Definizione dei criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005 -

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Ciao Tomgeo, credo che il decreto che citi non mi possa essere di aiuto perché le terre da scavo che mi trovo a gestire non costituiscono rifiuto e non andranno in discarica ma saranno riutilizzate in loco.


Sandro Cantoni

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