Il punto 6.2.1 dell’NTC09 “Caratterizzazione e modellazione geologica del sito”, non riporta riferimenti normativi riguardo, ma nella circolare esplicativa è scritto:
“…Il piano delle indagini specifiche sui terreni e sulle rocce nel sito di interesse deve essere definito ed attuato sulla base dell’inquadramento geologico della zona e in funzione dei dati che è necessario acquisire per pervenire ad una ricostruzione geologica di dettaglio che possa risultare adeguata ed utile per la caratterizzazione e la modellazione geotecnica del sottosuolo…”
Quindi ne deduco che le indagini che si eseguono per la definizione del modello geologico debbono poter essere utilizzate anche per la modellazione geotecnica.
Il punto 6.2.2 dell’NTC09 “Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica” recita:
“…Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’Art. 59 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture…”
Quando la circolare n. 7619/STC sarà recepita dagli ex Geni Civili nessuna indagine o prova che dir si voglia, non certificata potrà essere accettata, anche se si dovesse trattare di un deposito di opera minore per il quale e comunque prevista la relazione geologica.
Mentre per la Circolare 349 Anisig ha potuto impugnare al TAR in quanto soggetto leso.
In questo caso il CNG non lo potrà ricorrere al TAR perché l’impugnativa è concessa solo a chi ne subisce direttamente eventuali danni, e trattandosi di imprese, benché di professionisti, credo che un eventuale ricorso verrebbe cassato senza espressione di giudizio.
Ricordo che i termini per presentare ricorso sono 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla GU.


Gianluca Maccarone
www.soiltestitalia.com