dalle discussioni di Geologipuntoeacapo estraggo
"Su internet ho trovato che il Consiglio di Stato sez. V, con sentenza 3212/2001, sancisce che i requisiti previsti nell'autentica di firma, ai sensi dell'art. 20 della Legge 15/1968, ora nel DPR 445/2000, devono tutti coesistere affinchè l'atto pubblico di autenticazione possa essere ritenuto valido, non apparendo lecito distinguere tra requisiti essenziali e requisiti "meramente formalistici".
Art. 20 secondo e terzo comma:L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.
Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio."
Ultima modifica di michelec; 15/11/2010 16:12.