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Originariamente inviato da Antonio Menghini: 2) Punto 7.2.2. Indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica: Premesso che, da quanto discende sopra, rimaniamo in un ambito di competenza del geologo, non si capisce perché "E' responsabilità del progettista definire il piano delle indagini e la caratterizzazione geotecnica". Tu mi risponderai: "Per progettista si PUO' intendere il geologo", ma io rispondo "Non era meglio scrivere chiaramente Geologo?" Perché dobbiamo rinunciare o (nel caso migliore) condividere con l'Ingegnere questo aspetto che è palesemente geologico ? Ti ripeto la domanda del mio precedente post: "Se non mettiamo la caratterizzazione dei terreni (bada bene non la capacità portante e i cedimenti), che ci scriviamo nelle relazioni geologiche ?"
Altre chicche del punto 7.2.2.: la certificazione delle indagini e delle prove (prevedo grosse spese per aggiornare la strumentazione di laboratorio e di campagna per cui saremo tutti costretti a rivolgerci a terzi per le indagini) la facolà di ricorrere alle solite trovate "all'italiana" nel caso si lavori in zone ben "conosciute", per cui le indagini dirette non saranno più obbligatorie. E questo lo decide sempre il Progettista.
Premetto che sono daccordo con molto di quello che scrivi e sui timori palesati da te e da altri colleghi. Voglio però riportare la risposta data dal Prof. Prestininzi (l'unico geologo nella commissione che ha elaborato il TU) al convegno di Valmontone ad un collega che faceva le tue stesse osservazioni in merito al punto 7.2.2. La risposta è stata di leggere il punto 7.2.1 che alla fine riporta "Il modello geologico di riferimento sarà validato e supportato da indagini specifiche in funzione dell'opera". Ovvero che il geologo deciderà quali sono le indagini da eseguire per la modellazione geologica. Il punto 7.2.2 possiamo lasciarlo ai geotecnici, se vorranno eseguire loro la caratterizzazione geotecnica. Insomma dal CNG proprio questo punto viene visto come una delle conquiste (anche in senso conservativo) insite nel TU. ...questo è quello che è emerso nelle prime fasi della discussione...a ognuno le proprie considerazioni!!!
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descriviamo le ammoniti e altre cose che sono solo competenza del geologo Ma tu Marpis78 credi veramente che se la relazione geologica fosse solo ammoniti e tettonica servirebbe a qualcosa? Credi che sarebbe prevista dal DM 11.3.88 e dalla L.Merloni? Credi che esisterebbe un ordine dei geologi? Parliamoci chiaro: nessuno viene a cercarti per conoscere il contesto naturalistico della sua opera, quali che siano gli obblighi di legge. O produci dati e informazioni utili, o chiudi. Vale per te come per la categoria nel suo insieme. Prima di "difenderci dall'orda degli ingegneri" mi sembra necessario convincere alcuni del nostro schieramento su quale sia la linea da difendere, non vorrei che tu fossi un po' nelle retrovie.
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Originariamente inviato da Marpis78: descriviamo le ammoniti e altre cose che sono solo competenza del geologo.
fossero state queste le competenze del geologo, più volentieri che fare la professione avrei lavato i vetri al semaforo...
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Ripeto, vorrei capire in base alle norme pubblicate, sapete se:
Abbiamo l'esclusiva nel fornire la categoria sismica del suolo?
A me pare che ha più titolo il committente di noi, infatti al punto 3.2.1 delle Norme tecniche in vigore si dice: "...Nelle definizioni precedenti Nspt, Cu e Vs sono valori rappresentativi degli strati considerati, valutati dal Committente e dal Progettista, di concerto, sulla base di insiemi statistici sperimentali."
Ma la caraterizzazione sismica chi la firma, NB non sto dicendo chi la produce... Insomma deve essere contenuta nella relazione geologica o dove?
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Rispondo alle perplessità di M. Trossero premettendo che esprimo una mia opinione sull’interpretazione delle Norme Tecniche.
Ciò che deve fare il Geologo è descritto al punto 2.4 dell’Ordinanza 3274 modificata dall’OPCM 3431 del 3-5-05. Tutto quanto descritto deve far parte della Relazione geologica ed è esclusiva competenza del Geologo; quindi, anche la caratterizzazione del suolo dal punto di vista sismico, con piena responsabilità di quanto dichiarato.
L’ articolo 7.2 delle Norme Tecniche recita : Il progetto delle opere interagenti con il terreno deve articolarsi nelle seguenti fasi: 1. modellazione geologica del sito 2. indagini, caratterizzazione e modellazione geotecnica 3. scelta della tipologia e tecnologia degli interventi e loro dimensionamento 4. descrizione delle fasi e delle modalità costruttive 5. verifica della sicurezza e delle prestazioni 6. piani di controllo e monitoraggio delle principali grandezze : spostamenti assoluti e relativi dell’opera interagente con il terreno e della struttura in elevato, carichi piezometrici, ecc. Il punto 1 , Relazione geologica, è esclusiva competenza e responsabilità del Geologo, relazione che deve essere redatta nei termini sopraccitati; punto 2.4 Ordinanza. Il punto 2 , Relazione geotecnica, è competenza Geologo e/o Progettista. I punti 3 , 4 , 5 , sono di esclusiva competenza del Progettista. Il punto 6 , è di competenza del Progettista e/o Geologo.
Nota 1. Si evince che alla base di ogni scelta progettuale c’è la Relazione geologica che condiziona i punti 2 , 3 , 4 , 5 e 6. Quindi, importanza della figura professionale del Geologo e di una dettagliata Relazione geologica. Nota 2. Uso il termine Progettista intendendo colui che è preposto alla progettazione della struttura e quindi anche del relativo sistema fondale che, del resto, è intimamente collegato ad essa. Nota 3. Il Committente, sempre citato nelle Norme, è, nella maggior parte dei casi, sottostante le decisioni del Progettista che ha scelto e riposto fiducia.
Quanto detto è, secondo me, come, in teoria, le figure professionali del Geologo e del Progettista dovrebbero relazionarsi. Nella pratica poi, come tutti sappiamo, esistono i furbi, gli imbecilli, i disonesti, ecc. ma queste sono storie a parte.
Saluti / Ridolfi
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x Marpis78: secondo me c'è una terza possibilità tra la relazione geologica (per capirci quella "delle ammoniti") e la geotecnica che serve a caratterizzare il sito dal punto di vista sismico. Che poi penso siano la maggior parte delle relazioni che lo studio dove lavori te (così come il mio studio) produce: parlo della relazione geologica che contiene la caratterizzazione del sottosuolo, con tanto di stratigrafie, sondaggi a carotaggio e/o penetrometrie, analisi di laboratorio, tutte prove che servono per definire phi, c, moduli e quant'altro. Quindi chiariamo prima di tutto se questi dati sono o meno di competenza del geologo. Fino a qualche giorno fa lo davo per scontato e sono ultraconvinto che si tratti di una lavoro di esclusiva competenza del geologo.
Ebbene, secondo me, con le nuove Norme perderemo questa prerogativa: fanno testo le dichiarazioni di Prestininzi al convegno di Valmontone, il quale sostiene che la caratterizzazione geotecnica possiamo lasciarla al Progettista. Ma che significa ? Che io, come geologo, faccio fare un carotaggio, ricostruisco la stratigrafia e poi passo la palla all'Ingegnere che decide lui dove e come fare le prove per la caratterizzazione ? Non è più logico che sia invece lo stesso geologo a programmare le prove necessarie per la caratterizzazione geotecnica ? Poi la valutazione della portanza e dei cedimenti se lo vuole, la farà il Progettista, anche se, sulla base della mia esperienza, si tratta di discorsi che andrebbero affrontati insieme, collaborando. Secondo me la relazione geotecnica parte da lì in poi e non dalla caratterizzazione geotecnica. Mi rendo conto che potrebbe essere solo un'opinione personale e che la legge preveda tutt'altro, ma secondo me, il CNG avrebbe dovuto battersi per questo e non spacciare una sconfitta (arretramento sulla linea della "modellazione geologica") per un grosso successo della categoria. Tu mi dirai: "Questo succedeva anche prima" e infatti nessuno lo nega, ma non poteva essere questa l'occasione per far valere le nostre ragioni ?
Tornando poi alla caratterizzazione sismica, mi chiedo: "Ma se al Progettista occorrerà solo questa per progettare, chi ci chiederà la caratterizzazione geotecnica?". Infatti in un mio precedente post chiedevo se qualcuno ha idea di come dovrà essere elaborata in futuro la relazione geologica, alla luce del fatto che si lavorerà agli "stati limite" e non con le "tensioni ammissibili". A tutt'oggi gli Ordini non hanno fatto un minimo di chiarezza, forse poprio perché ormai danno per persa la battaglia della relazione geotecnica.
Quindi, ricapitolando, le conquiste del CNG sono:
1) possiamo finalmente fare la relazione geologica (sic !) stando attenti però a non impicciarci di quisquiglie come la determinazione degli angoli d'attrito, dei moduli edometrici e quant'altro. Questo potrà essere tutt'l più una concessione che ci regala l'amico Progettista
2) in teoria potremmo pure impelagarci a fare la relazione geotecnica, ma nessuno di noi sa (a meno forse di non aver lavorato con l'Eucentre) come elaborarla alla luce delle nuove Norme.
Quindi, se per te questi sono risultati positivi, continua pure a votare l'attuale Consiglio.
So benissimo chi è De Paola, ma il fatto che si sia battuto per tanti anni per la nostra professione non implica necessariamente che abbia comunque e sempre ragione. Penso che solo da una critica costruttiva tra colleghi possa nascere un qualcosa di positivo.
Confesso poi di non aver capito il tuo riferimento all'elenco delle varie ordinanze.
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Finché non sarà chiarito tutto e la normativa diventerà attuabile, io ed altri colleghi faremo disobbedienza civile, procedendo come prima.
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