LA LEGGE RECITA: Gli onorari a vacazione spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori di cui all’art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319, sono rideterminati nella misura di L. 24.732 per la prima vacazione e di L. 13.740 per ciascuna delle vacazioni successive.
MA... COSA SI INTENDE PER PRIMA VACAZIONE; E PER VACAZIONI SUCCESSIVE?