L’introduzione della nuova normativa per le costruzioni, sostanzialmente, non modifica di fatto il ruolo del Geologo. Il fatto nuovo è l’introduzione della classificazione del terreno dal punto di vista sismico che non credo comporti difficoltà insuperabili, tranne l’imbarazzo di dover presentare parcelle più onerose.
Mi sembra, invece, che, se pur implicitamente, sancisca la necessità della competenza professionale del Geologo in qualsivoglia costruzione.

Alcune riflessioni. Procedo a braccio.
Ribadendo l’esclusività del Geologo nel redigere la Relazione geologica e dovendo in essa indicare la stratigrafia, non dovrebbero esserci dei dubbi sulla obbligatorietà di indicazione di almeno l’angolo di attrito e la coesione dei vari strati. L’obbligo di redazione della Relazione geologica non dovrebbe essere sancito dalla legge bensì dal fine di una progettazione sicura.
E’ vero che quando si va alla caratterizzazione geotecnica del terreno si entra in una zona grigia e le competenze del Geologo si intrecciano con quelle del Progettista ma è mia opinione che il Geologo abbia pieno titolo per quanto riguarda la determinazione dei parametri geotecnici e questo per la natura stessa della sua professione e non per i vari pareri e sentenze che si sono susseguiti in questi ultimi anni, dando luogo solo ad un indirizzo giurisprudenziale e non certo ad una legge.
I vari laboratori di prova come pure le società di prove in situ,anche le più piccole,hanno tutte, o quasi, il riconoscimento da parte del Ministero dei LL. PP. Tutte, a prove fatte, rilasciano un certificato firmato da un responsabile autorizzato. Oggi, inoltre, quasi tutti operano in regime di ISO 9000.
I costi delle prove, sia in laboratorio che in situ, vengono fatturati direttamente al Committente e non aggravano la parcella del Geologo; i dati delle prove vengono elaborati dal Geologo e dal Progettista ma i costi sono a carico del Committente. Questo, almeno , è quanto accade nella zona dove io lavoro. Vedi i miei dati forniti al Forum.
Per interpretare i dati delle prove alla luce della nuova normativa, non c’è bisogno di partecipare a corsi dell’EUCENTRE, basta professionalità, esperienza e buon senso. D'altronde così è stato e sempre sarà.
Il Geologo, come qualsiasi altro professionista, quando appone il timbro e firma su di una relazione è responsabile in toto di quello da lui sottoscritto, quindi della completezza e affidabilità dei dati da lui forniti. Se per ricavare quei dati ha usato strumenti propri ne rimane lui solo responsabile e nessuno può contestargli il suo operato.

Vi racconto un fatto che mi è successo personalmente.
Circa un anno fa contestai all’Ufficio Tecnico di un Comune e al Genio Civile competente per territorio, le carenze strutturali e l’incompletezza della relazione geologica
di una costruzione, per la quale era stata rilasciata regolare licenza edilizia ma le cui operazioni di costruzione avevano provocato dei danni all’abitazione di mia madre ad essa confinante. Ebbene, i tecnici del Comune mi risposero che loro consideravano solo l’aspetto urbanistico; l’importante era che ci fossero le carte, quello che in esse era scritto non era loro compito valutarlo. Stessa cosa mi dissero i tecnici del Genio Civile, leggi ingegneri. L’esame della Relazione strutturale e la Relazione geologica come pure la mancanza di una pur minima Relazione geotecnica, non era loro spettanza visto che non potevano entrare in merito ad esse; consideravano solo l’aspetto burocratico.

Saluti / Ridolfi