Originariamente inviato da: Anonymous
Al tempo. Non è proprio corretta la tua definizione per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro dei geologi …anzi è incompleta.

Il regolamento epap dice:


Art. 13 - Pensione di inabilità
1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) …….;
b) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale.
2. Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e di iscrizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 quando l'inabilità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell'attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.
………
Art. 14 - Pensione di invalidità
1. La pensione di invalidità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) ……….;
b) la capacità all’esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente.
2. Si prescinde dal requisito della anzianità contributiva e di iscrizione di cui al punto a) del precedente comma 1 quando l'invalidità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell'attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.
………….


Pertanto se non posso più lavorare o la mia capacità lavorativa si è ridotta ad un terzo a causa di infortunio occasionato dallo svolgimento dell’attività professionale sul lavoro ….l’EPAP mi deve erogare la pensione.

Per il collega che cade facendo rilevamento e si spezza la schiena o il collega che si trancia le mani con le trivelle o presse da laboratorio ecc. si fa riconoscere l’inabilità al lavoro o l’invalidità e l’EPAP deve pagare.

A meno che a quel povero collega che si è rotto la schiena volete fargli fare l’attività a tavolino (o meglio nella sedia a rotelle) che alcuni sbandierano come attività intellettuale o professionale di geologo


Tutto quello che riporti riguarda il trattamento previdenziale ed assistenziale che coincide con quanto garantito anche dall'INPS.
Il trattamento per gli infortuni su lavoro INAIL è tutt'altra cosa: l'ente, infatti, provvede alle prestazioni sanitarie ed economiche, alle cure, riabilitazione e reinserimento nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno già subito danni fisici a seguito di infortunio o malattia professionale.

LA PENSIONE NON C'ENTRA !


Egidio Grasso
Coordinatore sito WEB
www.geologi.it
Puoi credere di farcela o credere di non farcela. In entrambi i casi i fatti ti daranno ragione. (Henry Ford)