Ferry, quello che dici tu si trova a pag. 6, quello che dico io a pag. 4.
Ho capito comunque che si tratta di una procedura operativa nata dagli studi effettuati in Lombardia, a questo punto sarebbe stato più onesto rimandare alla relativa Legge REgionale.
Certo mcoy, c'è un solo "piccolo" problema che già abbiamo ben evidenziato, le linee guida recitano testualmente:
"La valutazione del grado di protezione, per ambedue gli scenari (zona di scarpata e zona di cresta
rocciosa e/o culminazione), viene effettuata in termini di contenuti energetici, confrontando i valori di Fa
ottenuti dalle Schede di valutazione con il valore di St delle Norme Tecniche per le Costruzioni. Tale valore
St rappresenta il valore di soglia, oltre il quale lo spettro proposto dalla normativa risulta insufficiente a
tenere in considerazione la reale amplificazione presente nel sito."
Ora per gli scenari "scarpate" il valore di Fa non raggiunge mai 1.4, nemmeno per inclinazioni > 30° e per gli scenari "creste" il valore di Fa oscilla in un intorno da 1 a 2. A dirla in breve ci si è preoccupati solo quando per gli scenari "creste" il valore di Fa può essere maggiore di 1.4, ma non quando il valore di Fa è minore per inclinazioni > di 30°. Risulta chiaro che è il valore di Fa a rischiare di essere ampiamente insufficiente e non quello delle NTC 2008. Per cui anche la legge Regionale della Lombardia(22-5-09) che recita le stesse cose non è giuridicamente adeguata alle NTC 2008