Rileggendo il decreto però mi sorgono 2 dubbi relativi alle modifiche agli art 184 comma 1 lett b ed all'art 185 comma 4.
Il primo vorrebbe dire che i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo sono interpretabili anche come sottoprodotti e perciò non sono più rifiuti se rispondono a tutti i requisiti dell'art 184-bis? Detriti, demolizioni, piazzali etc se scavati o prodotti in fase di costruzione sono perciò interpretabili come sottoprodotti ed essere riutilizzati senza autorizzazione?!?!? e poi cosa vuol dire il comma 4 art 185 "devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli...'"prima li devo considerare rifiuti, poi sottoprodotti, quindi cessare di essere un rifiuto?!?! e poi rispondendo a canale 66 l'art 186 è rimasto invariato quindi si deve ancora dimostrare tutto quanto richiesto dall'art 186 se le voglio riutilizzare per reinterri, riempimenti, rimodellazionie rilevati...o no? accidenti

Ultima modifica di margherita; 15/12/2010 13:25.