Ciao il nuovo decreto "incasina" tutto. Puoi considerare il terreno come "sottoprodotto" e depositarlo e poi riutilizzarlo in sito senza chiedere permessi ad alcuno (naturalmente fai l'analisi chimica per vedere l'eventuale contaminazione). Comunque c'è ancora parecchia confusione, per cui ritengo che occorre rimanere "alla finestra" per vedere come va ! Francesco
Ciao GeoFranz. Le analisi le ho già fatte e il terreno risulta non contaminato. Sicuramente alla luce delle ultime modifiche alla normativa la situazione è molto incasinata. Purtroppo non posso 'rimanere alla finestra' perché il cantiere deve andare avanti...
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
Pazientate un pochetto, sono impegnatino con la pappa di mio figlio. Stasera con calma rispondero' in maniera esaustiva (o almeno lo spero)
Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
Riutilizzo delle terre in situ..... questa è una delle domande più "gettonate" ai corsi di aggiornamento che ho tenuto sul tema. Per fare un po di chiarezza si deve partire dalla normativa...... chiaramente si parla degli artt.183, 184 e 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 e dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dal D:Lgs 205/2010.
Iniziamo
Quote:
Definizione di rifiuto (Art. 183 comma 1 lett.A): “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”
Definizione di sottoprodotto (Art. 184bis): 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
Campo di applicazione (Art. 185 comma 1 lettera c): “1. Non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del presente decreto: (…omissis…) c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di costruzione, ove sia certo che il materiale sara' utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato”
Quindi, sulla base di questi tre articoli, le terre e rocce scavate e riutilizzate all’interno del cantiere non sono rifiuti e:
- La loro gestione deve essere prevista dal progetto sull’area. Essendo quindi parte integrante della pratica edilizia, la competenza è esclusivamente dell'amministrazione comunale ed è quindi fondamentale prevedere la gestione delle terre da scavo in fase progettuale. ARPA non c'entra niente, è inutile chiedere un parere. N.B. Se si scava senza aver previsto la gestione, automaticamente il materiale scavato, per la normativa in vigore diventa un rifiuto e non può essere più gestita ai sensi degli artt. 185 e 186.
-Deve essere verificata la compatibilità ambientale. E questo è il nocciolo della questione...... bastano le analisi chimiche? secondo me no, sono necessarie ma non sufficienti! Se si intende riutilizzare il materiale di scavo direttamente in situ (medesimo intervento edilizio, medesima area di cantiere), è necessario integrare la documentazione allegata alla pratica edilizia con idonea dichiarazione del direttore dei lavori ovvero del tecnico competente (che potrebbe essere identificato con il geologo, l’ingegnere o il chimico) in merito alla non contaminazione del suolo e di altro materiale allo stato naturale scavato che si intende riutilizzare. La dichiarazione, per tutela del professionista, dovrebbe essere parte integrante di una nota dove devono essere esposti: 1) raccolta e sistemazione dei dati esistenti riguardanti il sito, intesa come: breve descrizione dello stato attuale, breve descrizione dell’attività passata. 2) indagini effettuate e parametri analitici ricercati. 3) Ubicazione dei punti di prelievo su apposita cartografia con l’indicazione della metodologia di campionamento e la modalità di conservazione dei campioni prelevati, descrizione della metodologia analitica utilizzata dal laboratorio di analisi. 4) Descrizione dei risultati analitici con la certificazione di compatibilità delle terre e rocce da scavo con il sito di destinazione e conseguente esclusione dal regime dei rifiuti così come descritto nel titolo IV del D.Lgs 152/2006. N.B. Se le analisi evidenziassero superamenti di CSC, il committente deve obbligatoriamente attivare la procedura di verifica ambientale ex art. 242 del D.Lsg 152/2006.
Tenete sempre presente la normativa, e muovetevi all'interno di essa. Spesso le amministrazioni comunali non sono troppo"competenti" e tendono a dare risposte non conformi alla legge.... poi un controllo e ci va di mezzo il vostro committente....... se si fanno errori nella gestione si rientra nei rifiuti e gli illeciti in questo campo sono reati da codice penale!
Fatemi sapere se sono stato sufficientemente chiaro
Ciao
Massimo
N.B. 3/2/2011 ho corretto alcuni riferimenti normativi ed alcune definizioni modificate dal D.Lgs 205/2010 che però non cambiano di fatto la sostanza.
Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 03/02/201112:58.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
Massimo, sei sempre preciso, puntuale ed aggiornato. Terrò a mente questo tuo post per il futuro. Al momento attuale però ho un altro problema: il deposito temporaneo in altro sito di terre da scavo che verranno riutilizzate nello stesso sito di produzione. Ci sono limitazioni in questo senso? E' compatibile un sito ove è in atto una bonifica agraria con il deposito temporaneo di terre e rocce da scavo non contaminate ed escluse dal regime di rifiuto?
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
Sandro, mi dovresti spiegare meglio come ti è stato autorizzato e da chi il deposito temporaneo esterno al cantiere, Infatti secondo me il problema è a monte. Il deposito temporaneo esterno all'area di cantiere, con la normativa attuale non lo puoi fare. Non ti fidare mai se qualche amministratore pubblico ti da il permesso. In genere i depositi temporanei vengono autorizzati in sede di conferenza dei servizi in procedura di VIA.
L'art. 185 esclude le terre dal regime dei rifiuti solo se utilizzate all'interno nel cantiere. Se le terre escono dal cantiere devono essere accompagnate: 1) da una bolla che documenti il trasporto ai sensi dell'art. 186 verso un sito autorizzato a ricevere 2) da un formulario come previsto dalla normativa rifiuti verso un impianto autorizzato a ricevere rifiuti. Se non sei in uno di questi due casi, e il camion ti viene fermato..... cosa succede?
Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
Massimo, in realtà il deposito temporaneo non è stato ancora autorizzato da nessuno, ho avuto solo colloqui a voce ma, a quanto pare, sull’argomento c’è da parte degli uffici comunali preposti una totale impreparazione (almeno dalle mie parti). La situazione è che nel progetto edilizio è previsto il riutilizzo per intero delle terre da scavo, ma, a causa della esigua superficie del lotto edificabile, si rende necessario allontanare temporaneamente le terre per permettere l’effettuazione dei lavori. Quindi mi dici che non c’è possibilità di allontanare e depositare temporaneamente le terre da scavo anche quando esse, in quanto riutilizzate nello stesso sito di produzione e non contaminate, sono escluse dalle disposizioni in materia di rifiuti? Cioè, da quanto ho capito, le terre da scavo nel caso in questione non costituiscono rifiuto fintanto che rimangono all’interno del cantiere; se escono dal cantiere possono farlo o come rifiuto, accompagnate da un formulario, o come terre da scavo escluse dal regime dei rifiuti, accompagnate da una bolla, verso un sito autorizzato. E’ così? In tal caso, non posso farle uscire come terre da scavo escluse dal regime dei rifiuti, accompagnarle da una bolla e depositarle temporaneamente presso un sito autorizzato a ricevere terre da scavo?
Ultima modifica di Sandro Cantoni; 14/01/201123:34.
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)