1. La seconda sezione consultiva del Consiglio di Stato, nel parere 164/91 nell'adunanza del 25 marzo 1992, è pervenuta alla conclusione che la relazione geotecnica è del geologo per quanto riguarda il rilevamento dei dati, mentre è dell'ingegnere progettista per quanto attiene alle scelte progettuali.
2. Consiglio di Stato (V Sezione giurisdizionale)
Decisione 4 maggio 1995, n°701
afferma:
"La geotecnica, la cui definizione non costituisce oggetto di controversia, è la scienza che studia le caratteristiche chimiche e fisiche dei terreni di fondazione allo scopo di prevedere l'andamento , nel tempo, delle deformazioni dei terreni stessi provocate dalla pressione delle costruzioni, o se si vuole, secondo la definizione redatta da un gruppo di docenti prodotta in atti dal consiglio nazionale degli ingegneri, la scienza che studia "la risposta meccanica di terreni e rocce alle azioni di superficie trasmesse da edifici, ponti, dighe o altri manufatti, alle azioni di volume causate da gravità, eventi sismici o moti filtranti, alle variazioni di geometria del mezzo associate a erosione e scavi all'aperto o in sotterraneo". Essa è classificabile tra i numerosi settori della geologia applicata."
3.Al Forum hanno citato la sentenza 491 del 29/01/02 Consiglio di Stato-IV sez, dove si dice che la progettazione geotecnica è materia concorrente
4.Sulle competenze del geologo: DPR 328/01 art 41, Circ Min.Infr e trasporti n.617/09 e Circolare esplicativa. Un relatore della mattina, incrociando tutta la normativa, ha elencato i punti in cui la competenza del geologo è imprescindibile..e non ho fatto in tempo a scrivermeli...attendo l'uscita degli atti del Forum, comunque per ora, questo è ciò che posso dirti..
Questo è quanto firmato da julianto:
http://nuke.geologiliguria.it/Portals/0/el-pr_588_0091119.pdf