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#95408 28/01/2011 15:04
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Cerco in questo topic di passarvi qualche informazione tratta dalla rassegna stampa specializzata.

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Direttiva europea sui ritardati pagamenti: OK definitivo del Consiglio UE
27/01/2011 - Il 24 gennaio 2011, il Consiglio dell'Unione Europea, che riunisce i Capi di Governo, ha approvato in via definitiva - con 24 voti a favore e 3 astensioni (Italia, Germania e Austria) - il testo di nuova direttiva europea sui ritardati pagamenti.....
http://www.lavoripubblici.it/news/2011/0...io-UE_7684.html



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3 astensioni (Italia, Germania e Austria)

conflitto di interessi???


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Ben piazzata on. Paride!
Ci vuole una Rassegna Stampa che riguardi la professione in modo che tutti possano leggere articoli d'interesse che magari sfuggono.
Che dici ci sarà da raccomandere di attenersi a temi generali? Si rischia il collasso se si interviene su casi locali!

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ottima idea ;), forse però si potrebbe cercare di impostare una sezione apposita con suddivisione dei vari argomenti, perchè credo che così com'è strutturata la pagina del forum, alla lunga potrebbe diventare molto complicato ricercare determinati articoli.

Kanon #95416 28/01/2011 16:33
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Originariamente inviato da: Kanon
ottima idea ;), forse però si potrebbe cercare di impostare una sezione apposita con suddivisione dei vari argomenti, perchè credo che così com'è strutturata la pagina del forum, alla lunga potrebbe diventare molto complicato ricercare determinati articoli.

Diversamente sarebbe un lavoro che io non potrei più reggere...da redazione del forum, e non da semplice forumendolo..

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di Geologi di Sicilia
Fonte Mondoprofessionisti.eu
Sono otto miliardi di euro in Sicilia, i fondi strutturali
europei per il periodo 2007-2013 da impegnare e spendere entro il 2015, per progetti di interventi di messa in sicurezza del territorio e delle sue infrastrutture. Il dato è stato portato alla ribalta del secondo forum nazionale dei geologi svolto oggi 21 gennaio a Firenze presso il Convitto della Calza, dal presidente dell’Ordine dei geologi di Sicilia Emanuele Doria che ha aggiunto: “Il rischio non indifferente che si corre è che non spendendo tali somme, scatti il disimpegno automatico da parte della Comunità europea con il conseguente ritiro delle stesse somme, mettendo a serio rischio il territorio e quanti lo vivono quotidianamente. La politica –ha concluso il presidente- ha il dovere di sbloccare in tempi rapidi tali situazioni, al fine di evitare l’ennesima occasione persa dalla Sicilia perché non si assista nuovamente a quanto già accaduto in merito agli eventi, ormai quasi a cadenza annuale, che hanno devastato l’Isola e provocato anche i morti di cui siamo a conoscenza”.

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FONTE ITALIA OGGI

L’Ordine nazionale denuncia una carenza cronica dei tecnici nei posti cardine degli enti locali
Geologi, pochi nei ruoli chiave
Nel Lazio Genio civile totalmente sguarniti – La denuncia al Forum di Firenze

Poco spazio un
po’ ovunque, ma
soprattutto scarsa
possibilità decisionale.
L’Italia degli enti
locali riserva una manciata
di posizioni ai geologi, figura
– dicono gli interessati –
associata più a un “filosofo
della natura” che a un tecnico,
con compiti specifici e
soprattutto con un ruolo determinante
nella prevenzione
(e previsione) degli eventi
sismici, frane e smottamenti.
L’Ordine dei geologi
fa quadrato e serra i ranghi.
«È incomprensibile il ruolo
marginale che ci riservano
– tuonano la toscana Anna
Maria Fagioli e la romana
Tiziana Guida, rispettivamente
vicepresidente dell’Ordine
toscano e consigliere
di quello laziale –. Semplicemente
incredibile che
in un Paese come il nostro,
ad alta attività sismica, i geologi
nei posti chiave degli
enti locali siano poco più
che una manciata e per lo
più relegati in ruoli di secondo
piano».
Vogliono pesare di più,
essere consultati in ogni passaggio
della pianificazione
edilizia, dire la loro e soprattutto
stabilire una rete di collaborazione
con i “colleghi”
ingegneri e architetti. La
mano tesa verso gli altri professionisti
arriva nel corso
del secondo Forum nazionale
dei geologi, il 21 gennaio
a Firenze, con una sessione
interamente dedicata alla costruzione
di un dialogo con
i rappresentanti delle altre
categorie. E con la presentazione
delle linee guida sulle
Norme tecniche per le costruzioni,
un manuale per
orientarsi nell’ingarbugliata
e non sempre comprensibile
selva di disposizioni tra cui
anche l’importante capitolo
riservato all’antisismica.
«Non è possibile mettere
in piedi una seria gestione
del territorio – dicono ancora
– demandando tutto a
una sola impostazione tecnica:
bisogna lavorare insieme,
ciascuno con le proprie
competenze». Le loro le rivendicano
con forza: solo i
geologi, spiegano, sono in
grado oggi di prevedere i
comportamenti di un territorio,
solo i geologi sanno interpretare
la tenuta di un edificio
su un determinato suolo.
«Eppure siamo inascoltati
– continuano le geologhe
–. Prova ne è la presenza
dei colleghi negli enti locali,
ma soprattutto nei ruoli
chiave».
Perché non si tratta solo
di esserci, ma anche di contare,
indirizzare, decidere. E
di geologi nei posti apicali
ce ne sono ben pochi. Il
Lazio è un esempio lampante
di queste carenze. Se infatti
– come documenta un
monitoraggio dell’Ordine –
è operante un Servizio geologico
regionale che ha in
forze 15 geologi capeggiati
da un ingegnere, gli uffici
dei Geni civili ne sono totalmente
sprovvisti: su sei sedi
provinciali che hanno il
compito di esaminare i progetti
nei Comuni a rischio
sismico, non c’è l’ombra di
un solo geologo. Va meglio
in Toscana dove si contano
1.223 iscritti all’albo, 173
iscritti all’elenco speciale,
73 funzionari pubblici, 20
responsabili degli uffici enti
pubblici e solo 10 dirigenti
collocati in posti chiave.
«Il 98% dei Comuni toscani
è a rischio idrogeologico
– spiega Fagioli – 280
sui 287 totali sono a rischio
frane e alluvioni. Complessivamente,
tra abitazioni,
strutture industriali e strutture
sensibili si può stimare
che nei 280 Comuni toscani
classificati a rischio dal ministero
dell’Ambiente, ci siano
oltre 680mila persone
quotidianamente esposte a
pericolo, cifra che equivale
al 18% della popolazione regionale
». Come a dire che il
“corredo” di esperti del suolo
è gravemente insufficiente
per fare fronte a questi
numeri.
Anche le Marche annoverano
10 geologi nei posti
chiave e il Consiglio regionale
nell’elencare le norme
che indicano indagini geologiche
o morfologiche sottolinea
come molte delle disposizioni
di leggi locali sono
sconosciute e quindi mai
applicate.
Continuando i conti la
Sardegna ne annovera 50 e
un pugno di norme che fanno
riferimento alla nomina
di esperti nei comitati tecnici
degli enti locali, mentre
Basilicata e Calabria possono
contare rispettivamente
su otto figure collocate nei
ruoli dirigenziali e 50 esperti
distribuiti nei vari uffici
tecnici.

Ultima modifica di Paride Antolini; 28/01/2011 16:50.
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Fonte ITALIA OGGI

Il neopresidente detta rotta del Consiglio nazionale
Geologi: serve unità
Appello ai tecnici per un Cup forte
DI ANDREA SETTEFONTI
«Fare uno sforzo per tornare
ad essere uniti».
Tra i primi impegni
del neo eletto presidente
del Consiglio nazionale dei
Geologi, Gian Vito Graziano, c’è
quello di stemperare le conflittualità
tra gli Ordini professionali
per arrivare ad avere una
un’unica rappresentatività. Una
divisione, quella tra Comitato
Unitario delle Professioni (Cup)
e delle Professioni Area Tecnica
(Pat) che il presidente Graziano
ha stigmatizzato a Firenze in occasione
del secondo forum organizzato
per illustrare quello che
non va sul decreto ministeriale
Ntc 08 che contiene le nuove norme
antisismiche. «Sono contrario
al fatto che professioni tecniche si
trovino separate tra Cup e Pat»,
ha detto ad ItaliaOggi. «Dobbiamo
lavorare per tornare uniti.
Presentarci separati non depone
certo a favore». Non si sa ancora
la data, ma nei prossimi giorni
Graziano incontrerà la presidente
del Cup, Marina Calderone.
«Voglio capire quale siano stati i
motivi della separazione e provare
a trovare un percorso per arrivare
all’unione di intenti. Da soli
si ottengono sicuramente minori
risultati, abbiamo un peso minore.
Per questo dobbiamo superare
gli ostacoli pregiudiziali, superare
i conflitti all’interno dello stesso
organismo e quelli relativi ai conflitti
di competenze. Come quello
storico tra geologi e ingegneri per
gli aspetti geotecnici». Dal convegno
di Firenze, i geologi sono usciti
con le linee guida elaborate dal
Consiglio nazionale dei Geologi
per l’applicazione del Ntc 08 che
si presta ad interpretazioni ambigue.
«Ci siamo dati delle regole, un
modello non impegnativo che può
essere utilizzato sia da parte della
pubblica amministrazione, sia da
parte dei professionisti che redigono
i progetti». Quello che non
piace del decreto ministeriale entrato
in vigore il 1 luglio 2009, in
piena emergenza post terremoto
dell’Aquila, sono gli aspetti legati
alla diversa applicabilità della
norma. «In diverse parti d’Italia
le norma viene applicata in maniera
diversa», spiega Graziano,
«anche all’interno della stessa
regione, per esempio i geni civili,
la applicano in maniera diversa».
Ma non c’è soltanto la legge a non
andare bene. Non piace neppure
la circolare applicativa per i laboratori.
«C’è una minor attenzione
alle problematiche geologiche, in
particolare emergono problemi
quando si parla di laboratori certifi
cati. Abbiamo impugnato davanti
al Tar una circolare per evidenti
sovrapposizioni tra attività intellettuali
e professione di geologo».
Oltre alla questione dei laboratori,
ben più importante è la vicenda
relativa alla relazione geologica
previsto nel dlgs 163/06. «Vogliamo
impugnare il regolamento attuativo
del decreto legge in quanto
è stato tolto, nella strutturazione
della relazione geologica, un passaggio
per noi importantissimo.
Quello relativo alla situazione
prima e dopo la realizzazione di
un’opera. La comparazione era
prevista dal decreto legislativo e
invece non c’è nel regolamento.
Questo non è accettabile, oltre al
fatto che per noi valutare la situazione
prima e dopo è fondamentale
per la realizzazione dell’opera
stessa».

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FONTE http://www.denaro.it/

Edilizia & territorio
Norme tecniche sulle costruzioni: passo indietro
Perplessità dopo la pubblicazione delle circolari in materia, emanate emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici
(di Otello Emanuele - avvocato)
19 gennaio 2011 - Negli ultimi due mesi si è tornati a discutere delle Norme Tecniche delle Costruzioni – decretate dal Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Interno ed il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ed entrate in vigore il 30 giugno 2009 – nonché dei successivi atti amministrativi che hanno dato attuazione alle stesse.
La querelle tra i professionisti e gli enti pubblici interessati ha avuto inizio a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale numero 257 del 3 novembre 2010, delle circolari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici numeri 7617/STC, 7618/STC, 7619/STC dell’8 settembre 2010, recanti – rispettivamente – i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove su terre e rocce, nonché di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito.
IL TAR IN CAMPO
Il dibattito si è intensificato, poi, sul territorio campano, con la pubblicazione della sentenza del Tar Campania – Napoli numero 81/2011, intervenuta il 12 gennaio ultimo scorso.
Tale decisione annulla parzialmente la delibera della Giunta della Regione Campania n. 49 del 28 gennaio 2010, che – in assenza di regolamentazione ministeriale – all’inizio dello scorso anno si era preoccupata di introdurre un “indirizzo per coordinare l’espletamento delle funzioni da parte degli uffici del Genio Civile per l’applicazione del capitolo 6.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ritiene che l’Ente autarchico avrebbe esorbitato dai propri compiti amministrativi, ordinando una materia riservata alla competenza statale, inerente proprio le autorizzazioni regolate dalla circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici numero 7619/STC dell’8 settembre 2010.
La statuizione trae origine da una interpretazione del secondo comma dell’articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001, secondo cui il potere di autorizzare i laboratori che effettuano indagini e prove geotecniche e/o geognostiche è riservato al Ministero delle Infrastrutture, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Tale assunto sarebbe, sulla base di detta lettura, supportato dal capitolo 6.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni, che prevede: “Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”
È proprio questo il nodo su cui si incentra la querelle tecnico-giuridica sopra menzionata, nonché i ricorsi promossi in data 31 dicembre 2010 dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da ben sedici Ordini Regionali dei Geologi dinanzi al Tar Lazio – Roma per l’annullamento, previa sospensione cautelare, delle circolari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici numeri 7618/STC e 7619/STC.
La questione sottoposta, prima, all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dall’Ordine dei Geologi della Campania, con la segnalazione riferimento DC 6677 del 25 giugno 2010, e, poi, al giudizio dei Giudici amministrativi laziali è la seguente: le circolari, in attuazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni, pur premettendo che l’autorizzazione cui si riferiscono le norme di legge e di regolamento riguarda (soltanto) le prove sui materiali da costruzione e quelle geotecniche su terre e rocce da effettuarsi in laboratorio, estendono illegittimamente l’ambito dell’autorizzazione a tutte le indagini geotecniche e/o geognostiche.
ATTI MINISTERIALI
Gli atti ministeriali, che hanno natura sostanzialmente regolamentare (pur essendo denominati “circolari”) e non legislativa, producono un’estensione delle attività sottoposte ad autorizzazione, ricomprendendovi tipologie di analisi ulteriori rispetto a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380/2001 e dalle Norme Tecniche delle Costruzioni, che si riferiscono alle sole indagini e prove geotecniche di laboratorio su terreni e rocce.
I ricorsi giurisdizionali sopra menzionati sono volti ad ottenere anche una chiara pronuncia sulla possibilità di estendere la riserva di indagini e prove geotecniche e/o geognostiche a laboratori diretti da un soggetto in possesso del titolo di laurea quinquennale o magistrale non solo in geologia, ma anche in architettura o ingegneria (mediante una equiparazione che non trova fondamento nelle materie oggetto di studio ed approfondimento proprie di ciascun corso di laurea) e gestiti da operatori che neppure hanno conseguito il titolo di laurea triennale in geologia.
In sostanza, la necessità di una statuizione da parte del tribunale competente deriva dalla circostanza che – nonostante le decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimenti numero AS417 del 17 settembre 2007 e AS458 del 17 giugno 2008) e del T.A.R. Lazio – Roma (sentenza numero 1422 del 18 febbraio 2008), con cui si è ritenuto illegittimo l’esercizio del potere di contingentare il mercato da parte del Ministero delle Infrastrutture – quest’ultimo incide, ancora una volta, in maniera determinante, nella relativa regolamentazione, anche in via transitoria.
Infatti, le circolari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ritengono di poter sostituire “la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate”.
Pertanto, la Pubblica Amministrazione esercita un potere di convalida, che si appalesa nella disciplina delle “procedure transitorie per i laboratori già autorizzati”, ove si prevede che “i laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale … devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare ministeriale entro 12 mesi dall’emanazione della Circolare stessa, …”: in tal modo consentendo, tra l’altro, una discriminazione fra laboratori già autorizzati – che operano nel rispetto della precedente normativa per 12 mesi – e laboratori da autorizzare sulla base della recente normativa più restrittiva, che nel frattempo non hanno possibilità di operare.
Ma non solo: le circolari non considerano in alcun modo le norme contenute nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 dicembre 2011 con Decreto del Presidente della Repubblica numero 207 del 5 ottobre 2010, il quale – all’allegato A – ha ritenuto in maniera chiara che la categoria OS 21-B – “indagini geognostiche” – racchiude le “indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia” e, anche, le “prove in situ”.
DECISIONE LOGICA
In conclusione, i ricorsi giurisdizionali promossi sono volti ad ottenere una decisione da cui emerga la logica sequenza prevista dalla legislazione e regolamentazione inerente le indagini e prove geologiche, geotecniche e geognostiche.
La statuizione dovrebbe chiarire che sono demandate:
I) alle imprese qualificate (e non autorizzate) le opere finalizzate all’esecuzione delle indagini geognostiche ed alle esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo di
campioni di terreno o di roccia e le prove in sito (allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica numero 207/2010);
II) ai geologi iscritti all’albo professionale la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito, consistente nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio, mediante la relazione geologica (paragrafo 6.2.1 delle Norme Tecniche delle Costruzione); III) ai laboratori autorizzati l’effettuazione delle prove geotecniche su terreni e rocce e la mera raccolta dei relativi dati (articolo 59, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380/2001);
IV) ai professionisti con specifiche competenze in materia (geologi ed ingegneri) l’analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei detti dati, anche con l’uso di metodologie innovative o sperimentali, mediante la relazione geotecnica, che dovrà contenere uno schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato all’analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico (paragrafo 6.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzione).
La decisione del Tribunale amministrativo regionale Lazio – Roma è resa particolarmente necessaria dalla pubblicazione della sentenza del Tar Campania – Napoli di parziale annullamento della Delibera di Giunta Regionale numero 48/2010, in quanto – allo stato attuale – i professionisti e gli enti pubblici della Campania si vedono costretti ad operare con un numero molto esiguo di laboratori autorizzati che effettuano indagini e prove geotecniche e/o geognostiche: nonostante la statuizione contenuta nella sentenza del Tar Lazio – Roma numero 13483 del 26 maggio 2010 e nelle altre pronunce giurisdizionali sull’argomento, i procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni risultano caratterizzati da ampia discrezionalità (anche per l’incertezza interpretativa delle norme vigenti) e dalla conclusione entro termini non proporzionati al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione.
FENOMENO DA EVITARE
È proprio questo il fenomeno da prevenire, in quanto potrebbe determinare finanche un sovvertimento della ratio legislativa su cui si fondano le circolari ministeriali: si pregiudicherebbero gli interessi degli utenti finali, che risulterebbero destinatari di servizi resi da pochi centri non eccellenti sotto il profilo qualitativo e non uniformemente distribuiti nel mercato di riferimento

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