FONTE
http://www.denaro.it/Edilizia & territorio
Norme tecniche sulle costruzioni: passo indietro
Perplessità dopo la pubblicazione delle circolari in materia, emanate emanate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici
(di Otello Emanuele - avvocato)
19 gennaio 2011 - Negli ultimi due mesi si è tornati a discutere delle Norme Tecniche delle Costruzioni – decretate dal Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’Interno ed il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, ed entrate in vigore il 30 giugno 2009 – nonché dei successivi atti amministrativi che hanno dato attuazione alle stesse.
La querelle tra i professionisti e gli enti pubblici interessati ha avuto inizio a seguito della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale numero 257 del 3 novembre 2010, delle circolari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici numeri 7617/STC, 7618/STC, 7619/STC dell’8 settembre 2010, recanti – rispettivamente – i criteri per il rilascio dell’autorizzazione ai laboratori per l’esecuzione e certificazione di prove sui materiali da costruzione, di prove su terre e rocce, nonché di indagini geognostiche, prelievo di campioni e prove in sito.
IL TAR IN CAMPO
Il dibattito si è intensificato, poi, sul territorio campano, con la pubblicazione della sentenza del Tar Campania – Napoli numero 81/2011, intervenuta il 12 gennaio ultimo scorso.
Tale decisione annulla parzialmente la delibera della Giunta della Regione Campania n. 49 del 28 gennaio 2010, che – in assenza di regolamentazione ministeriale – all’inizio dello scorso anno si era preoccupata di introdurre un “indirizzo per coordinare l’espletamento delle funzioni da parte degli uffici del Genio Civile per l’applicazione del capitolo 6.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni”.
Il Tribunale Amministrativo Regionale ritiene che l’Ente autarchico avrebbe esorbitato dai propri compiti amministrativi, ordinando una materia riservata alla competenza statale, inerente proprio le autorizzazioni regolate dalla circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici numero 7619/STC dell’8 settembre 2010.
La statuizione trae origine da una interpretazione del secondo comma dell’articolo 59 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380 del 6 giugno 2001, secondo cui il potere di autorizzare i laboratori che effettuano indagini e prove geotecniche e/o geognostiche è riservato al Ministero delle Infrastrutture, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Tale assunto sarebbe, sulla base di detta lettura, supportato dal capitolo 6.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzioni, che prevede: “Le indagini e le prove devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico Centrale del Ministero delle Infrastrutture.”
È proprio questo il nodo su cui si incentra la querelle tecnico-giuridica sopra menzionata, nonché i ricorsi promossi in data 31 dicembre 2010 dal Consiglio Nazionale dei Geologi e da ben sedici Ordini Regionali dei Geologi dinanzi al Tar Lazio – Roma per l’annullamento, previa sospensione cautelare, delle circolari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici numeri 7618/STC e 7619/STC.
La questione sottoposta, prima, all’attenzione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato dall’Ordine dei Geologi della Campania, con la segnalazione riferimento DC 6677 del 25 giugno 2010, e, poi, al giudizio dei Giudici amministrativi laziali è la seguente: le circolari, in attuazione delle Norme Tecniche delle Costruzioni, pur premettendo che l’autorizzazione cui si riferiscono le norme di legge e di regolamento riguarda (soltanto) le prove sui materiali da costruzione e quelle geotecniche su terre e rocce da effettuarsi in laboratorio, estendono illegittimamente l’ambito dell’autorizzazione a tutte le indagini geotecniche e/o geognostiche.
ATTI MINISTERIALI
Gli atti ministeriali, che hanno natura sostanzialmente regolamentare (pur essendo denominati “circolari”) e non legislativa, producono un’estensione delle attività sottoposte ad autorizzazione, ricomprendendovi tipologie di analisi ulteriori rispetto a quelle previste dal Decreto del Presidente della Repubblica numero 380/2001 e dalle Norme Tecniche delle Costruzioni, che si riferiscono alle sole indagini e prove geotecniche di laboratorio su terreni e rocce.
I ricorsi giurisdizionali sopra menzionati sono volti ad ottenere anche una chiara pronuncia sulla possibilità di estendere la riserva di indagini e prove geotecniche e/o geognostiche a laboratori diretti da un soggetto in possesso del titolo di laurea quinquennale o magistrale non solo in geologia, ma anche in architettura o ingegneria (mediante una equiparazione che non trova fondamento nelle materie oggetto di studio ed approfondimento proprie di ciascun corso di laurea) e gestiti da operatori che neppure hanno conseguito il titolo di laurea triennale in geologia.
In sostanza, la necessità di una statuizione da parte del tribunale competente deriva dalla circostanza che – nonostante le decisioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (provvedimenti numero AS417 del 17 settembre 2007 e AS458 del 17 giugno 2008) e del T.A.R. Lazio – Roma (sentenza numero 1422 del 18 febbraio 2008), con cui si è ritenuto illegittimo l’esercizio del potere di contingentare il mercato da parte del Ministero delle Infrastrutture – quest’ultimo incide, ancora una volta, in maniera determinante, nella relativa regolamentazione, anche in via transitoria.
Infatti, le circolari del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ritengono di poter sostituire “la precedente Circolare n. 349/99, restando confermata la validità delle abilitazioni già rilasciate”.
Pertanto, la Pubblica Amministrazione esercita un potere di convalida, che si appalesa nella disciplina delle “procedure transitorie per i laboratori già autorizzati”, ove si prevede che “i laboratori già titolari di autorizzazione ministeriale … devono adeguarsi a quanto riportato nella presente Circolare ministeriale entro 12 mesi dall’emanazione della Circolare stessa, …”: in tal modo consentendo, tra l’altro, una discriminazione fra laboratori già autorizzati – che operano nel rispetto della precedente normativa per 12 mesi – e laboratori da autorizzare sulla base della recente normativa più restrittiva, che nel frattempo non hanno possibilità di operare.
Ma non solo: le circolari non considerano in alcun modo le norme contenute nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 10 dicembre 2011 con Decreto del Presidente della Repubblica numero 207 del 5 ottobre 2010, il quale – all’allegato A – ha ritenuto in maniera chiara che la categoria OS 21-B – “indagini geognostiche” – racchiude le “indagini geognostiche ed esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, anche ai fini ambientali, compreso il prelievo di campioni di terreno o di roccia” e, anche, le “prove in situ”.
DECISIONE LOGICA
In conclusione, i ricorsi giurisdizionali promossi sono volti ad ottenere una decisione da cui emerga la logica sequenza prevista dalla legislazione e regolamentazione inerente le indagini e prove geologiche, geotecniche e geognostiche.
La statuizione dovrebbe chiarire che sono demandate:
I) alle imprese qualificate (e non autorizzate) le opere finalizzate all’esecuzione delle indagini geognostiche ed alle esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali, compreso il prelievo di
campioni di terreno o di roccia e le prove in sito (allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica numero 207/2010);
II) ai geologi iscritti all’albo professionale la caratterizzazione e la modellazione geologica del sito, consistente nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio, mediante la relazione geologica (paragrafo 6.2.1 delle Norme Tecniche delle Costruzione); III) ai laboratori autorizzati l’effettuazione delle prove geotecniche su terreni e rocce e la mera raccolta dei relativi dati (articolo 59, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 380/2001);
IV) ai professionisti con specifiche competenze in materia (geologi ed ingegneri) l’analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei detti dati, anche con l’uso di metodologie innovative o sperimentali, mediante la relazione geotecnica, che dovrà contenere uno schema rappresentativo delle condizioni stratigrafiche, del regime delle pressioni interstiziali e della caratterizzazione fisico-meccanica dei terreni e delle rocce comprese nel volume significativo, finalizzato all’analisi quantitativa di uno specifico problema geotecnico (paragrafo 6.2.2 delle Norme Tecniche delle Costruzione).
La decisione del Tribunale amministrativo regionale Lazio – Roma è resa particolarmente necessaria dalla pubblicazione della sentenza del Tar Campania – Napoli di parziale annullamento della Delibera di Giunta Regionale numero 48/2010, in quanto – allo stato attuale – i professionisti e gli enti pubblici della Campania si vedono costretti ad operare con un numero molto esiguo di laboratori autorizzati che effettuano indagini e prove geotecniche e/o geognostiche: nonostante la statuizione contenuta nella sentenza del Tar Lazio – Roma numero 13483 del 26 maggio 2010 e nelle altre pronunce giurisdizionali sull’argomento, i procedimenti volti al rilascio delle autorizzazioni risultano caratterizzati da ampia discrezionalità (anche per l’incertezza interpretativa delle norme vigenti) e dalla conclusione entro termini non proporzionati al principio di efficienza della Pubblica Amministrazione.
FENOMENO DA EVITARE
È proprio questo il fenomeno da prevenire, in quanto potrebbe determinare finanche un sovvertimento della ratio legislativa su cui si fondano le circolari ministeriali: si pregiudicherebbero gli interessi degli utenti finali, che risulterebbero destinatari di servizi resi da pochi centri non eccellenti sotto il profilo qualitativo e non uniformemente distribuiti nel mercato di riferimento