Originariamente inviato da: GeofranzDesio
Ciao
il nuovo decreto "incasina" tutto. Puoi considerare il terreno come "sottoprodotto" e depositarlo e poi riutilizzarlo in sito senza chiedere permessi ad alcuno (naturalmente fai l'analisi chimica per vedere l'eventuale contaminazione). Comunque c'è ancora parecchia confusione, per cui ritengo che occorre rimanere "alla finestra" per vedere come va !
Francesco


Immagino che il riferimento sia al D.Lgs. 205/2010, e in particolare a:
“Articolo 184-bis
(Sottoprodotto)
1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
..."


Senza intenti polemici con chi dà per scontato che le terre siano rifiuti, non sono mai riuscito a "leggere" nel decreto dove si stabilisca l'obbligo di disfarsi delle terre da scavo. Senza tale obbligo, un detentore che intenda riutilizzarle non dovrebbe avere, per definizione ("qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'OBBLIGO DI DISFARSI"), un rifiuto per le mani.
Se ho uno sbancamento e so come reimpiegare la terra, oggi con il 184-bis certamente non ho un rifiuto.

Chi volesse insistere nel trattare come rifiuti quelle terre da scavo che si voglioni riutilizzare, deve leggere anche questo:
Articolo 184-ter
(Cessazione della qualifica di rifiuto)
1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.
..."


Poter trattare di nuovo le terre come preziosi materiali naturali, considerandole non più rifiuti a prescindere bensì solo quando non si sa come riutilizzarle, mi sembra una cosa piena di buon senso.