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Ciao concordo con massimo, anche se ho visto depositi di terre pulite esternamente al sito per poi riutilizzarli nel ritombamento, debitamente autorizzati. Si tratta di grandi opere pubbliche, per cui ho il sospetto che i controlli e le autorizzazioni siano stati gestiti "in senso allargato", tipico della politica dei due pesi e due misure che si usano in Italia (vedi caso Santa Giulia e Calchi Taeggi).
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Scusatemi se non rispondo subito ma mi sono trasferito in campagna, e l'ADSL qui non arriva (sto utilizzando una misera connesione edge..... meglio di niente). Dalla prossima settimana mi dovrebbero montare l'antenna per ricevere il WiMax e quindi andrà meglio. Massimo, in realtà il deposito temporaneo non è stato ancora autorizzato da nessuno, ho avuto solo colloqui a voce ma, a quanto pare, sull’argomento c’è da parte degli uffici comunali preposti una totale impreparazione (almeno dalle mie parti). Questa situazione è abbastanza comune..... purtroppo!! A maggior ragione dobbiamo essere noi ben preparati e sopperire a queste carenze (ci facciamo una bella figura anche con il committente). La situazione è che nel progetto edilizio è previsto il riutilizzo per intero delle terre da scavo, ma, a causa della esigua superficie del lotto edificabile, si rende necessario allontanare temporaneamente le terre per permettere l’effettuazione dei lavori. Quindi mi dici che non c’è possibilità di allontanare e depositare temporaneamente le terre da scavo anche quando esse, in quanto riutilizzate nello stesso sito di produzione e non contaminate, sono escluse dalle disposizioni in materia di rifiuti? Cioè, da quanto ho capito, le terre da scavo nel caso in questione non costituiscono rifiuto fintanto che rimangono all’interno del cantiere; se escono dal cantiere possono farlo o come rifiuto, accompagnate da un formulario, o come terre da scavo escluse dal regime dei rifiuti, accompagnate da una bolla, verso un sito autorizzato. E’ così?
Hai capito perfettamente!! In tal caso, non posso farle uscire come terre da scavo escluse dal regime dei rifiuti, accompagnarle da una bolla e depositarle temporaneamente presso un sito autorizzato a ricevere terre da scavo?
No, perché in questo caso il sito di stoccaggio farebbe la funzione di impianto di recupero rifiuti...... e non si può fare.... rientreresti nella gestione illecita di rifiuti anche se il comune ti da il permesso. E questo è il motivo per il quale io ai corsi di aggiornamento insisto nella progettazione della gestione delle terre preventiva, prima di presentare la pratica edilizia. La mancanza di spazio è una di quelle cose che fanno lievitare i costi del cantiere, che chiaramente vanno preventivati prima. Come consulente per il Vincolo idrogeologico di S. Casciano, in accordo con l'amministrazione, consiglio sempre ai tecnici, nei casi di mancanza di spazio e se il proprietario/committente ha particelle adiacenti al cantiere, di allargare l'area di cantiere (specificandolo nella pratica) ed utilizzare le particelle adiacenti non interessate dalla costruzione per lo stoccaggio temporaneo del materiale scavato in attesa del riutilizzo, in modo da non uscire dall'art.185. Massimo
Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 15/01/2011 16:44.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Grazie Massimo, sei preziosissimo, come sempre. Devo dire che nella mia provincia siamo ancora all'età della pietra per quanto riguarda la gestione di terre da scavo dei cantieri edilizi. I comuni ne sanno pochissimo (per non dire niente); continuano a rilasciare concessioni edilizie senza che sia previsto alcun piano di gestione e mi trovo spesso a dover sbrogliare diverse matasse. Le linee guida regionali sono ferme al 152/06 non modificato e per quanto riguarda la modulistica mi sono dovuto inventare io moduli e dichiarazioni da allegare ai piani di gestione, prendendo spunto da quelli di altre regioni. Ti auguro buona vita in campagna!  Saluti al piccoletto!!  Ciao
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
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Ciao il nuovo decreto "incasina" tutto. Puoi considerare il terreno come "sottoprodotto" e depositarlo e poi riutilizzarlo in sito senza chiedere permessi ad alcuno (naturalmente fai l'analisi chimica per vedere l'eventuale contaminazione). Comunque c'è ancora parecchia confusione, per cui ritengo che occorre rimanere "alla finestra" per vedere come va ! Francesco Immagino che il riferimento sia al D.Lgs. 205/2010, e in particolare a: “Articolo 184-bis (Sottoprodotto) 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi; c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale; d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana. ..."Senza intenti polemici con chi dà per scontato che le terre siano rifiuti, non sono mai riuscito a "leggere" nel decreto dove si stabilisca l'obbligo di disfarsi delle terre da scavo. Senza tale obbligo, un detentore che intenda riutilizzarle non dovrebbe avere, per definizione ("qualsiasi sostanza di cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'OBBLIGO DI DISFARSI"), un rifiuto per le mani. Se ho uno sbancamento e so come reimpiegare la terra, oggi con il 184-bis certamente non ho un rifiuto. Chi volesse insistere nel trattare come rifiuti quelle terre da scavo che si voglioni riutilizzare, deve leggere anche questo: Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni: a) la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici; b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto; c) la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; d) l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana. ..."Poter trattare di nuovo le terre come preziosi materiali naturali, considerandole non più rifiuti a prescindere bensì solo quando non si sa come riutilizzarle, mi sembra una cosa piena di buon senso.
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Simone, le terre e rocce da scavo sono normate negli artt. 185 e 186 e se non vengono gestite come previsto si rientra nella GESTIONE ILLECITA DI RIFIUTI. Ed in effetti se le riutilizzi tutte in area di cantiere non sono rifiuti (art. 185). Se le riutilizzi all'esterno del cantiere (art. 186) le devi gestire come "rifiuto" semplificato con bolla di accompagnamento verso un sito autorizzato (ed è una cosa che, se non mi ricordo male, non rientra neanche nella normativa europea, per la quale le terre che escono da un cantiere sono rifiuti) Massimo
Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 31/01/2011 09:20.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Prima di ricadere nell'art. 186 bisogna ricadere nella definizione di rifiuto, e non tutto ciò che viene escavato è automaticamente un rifiuto, a mente del 184-bis.
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Prima di ricadere nell'art. 186 bisogna ricadere nella definizione di rifiuto, e non tutto ciò che viene escavato è automaticamente un rifiuto, a mente del 184-bis. Simone, quello che scrivi non è formalmente corretto, infatti quelle che te riporti sono solo le "definizioni" poi però si deve vedere il "campo di applicazione" che nel caso delle terre e rocce fa capo: 1) all'art. 185 comma c per il riutilizzo in cantiere come non rifiuto, a seguito di apposita dichiarazione/relazione di riutilizzo all'interno dell'area di cantiere (come riportato dall'art. 183, il produttore non se ne deve disfare ne ha l'obbligo di disfarsene) 2) all'art. 186 per il riutilizzo all'esterno dell'area di cantiere come "rifiuto semplificato", a seguito di apposita relazione di riutilizzo su sito autorizzato a ricevere terre con determinate caratteristiche (come riportato dall'art. 183, il produttore se ne deve disfare) Per capire bene il rapporto tra rifiuti e terre e rocce si valutare bene la storia della normativa italiana che fa capo a quella europea. Faccio una breve cronostoria della normativa........ Fino al 1997 le terre e rocce da scavo erano considerate rifiuti da sottoporre al recupero, in regime semplificato, secondo quanto previsto dai vari regolamenti usciti tra gli anni 1990- 96. A partire dal Ronchi (D.Lgs 22/97) si ha una esclusione dal campo dei rifiuti per “i materiali non pericolosi derivanti da attività di scavo”. Il comma viene successivamente soppresso, nel decreto Ronchi bis (D.Lgs. 389/1997), a causa di una prima procedura di infrazione da parte della Commissione UE, dando luogo, in assenza di una chiara definizione della pericolosità dei rifiuti in generale e delle terre e rocce in particolare, ad una problematica attuazione della norma. Successivamente con la circolare dell’Ufficio Legislativo del Ministero dell’Ambiente (28/7/2000) a cui segue la Legge 93/2001 (articolo 10, comma 1) le terre e rocce da scavo sono escluse dal regime giuridico dei rifiuti se “…destinate all’effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione degli inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti” (Nella circolare la dizione per tale requisito era invece “…. Inquinanti inferiori ai limiti di cui al D.M. 471/99 per siti con destinazione a verde pubblico, privato e residenziale” e quindi con la legge si è avuto un ulteriore complicazione nell’applicabilità della norma). Fino a questa data i materiali di scavo continuano quindi ad essere gestiti come non rifiuti in un regime di incertezza giuridica fino alle prime inchieste della magistratura sugli stoccaggi e smaltimenti del così detto “smarino”, materiale proveniente dai lavori di scavo delle gallerie, spesso contaminato da olii. Il governo Berlusconi poi interviene con la Legge 443/2001 (Legge Lunardi, articolo 1, commi 17, 18 e 19) che fornisce l’interpretazione autentica degli articoli 7 e 8 del decreto Ronchi e delle successive modifiche, escludendo dall’ambito di operatività del Decreto (dei rifiuti) le terre e rocce da scavo purché siano rispettati i limiti del D.M. 471/1999, allegato 1, colonna B, salvo limiti più restrittivi per destinazioni urbanistiche diverse dall’uso previsto dalla tabella 1, colonna B del decreto stesso e ne sia previsto l’effettivo utilizzo. Una nuova procedura di infrazione della Commissione UE porta ad una revisione della Legge 443/2001 con modifiche dei commi 17, 18 e 19 realizzate mediante la Legge 306/2003 e la Legge 47/2004. Tale normativa prevedeva, ai fini dell’esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime giuridico dei rifiuti, la conformità alle seguenti specifiche: 1) presenza di inquinanti nei limiti di legge, verificata sulla composizione media dell’intera massa. 2) Effettivo utilizzo L’utilizzo doveva avvenire, senza trasformazioni preliminari, e secondo le modalità previste nel progetto VIA o, se non sottoposto a VIA, secondo le modalità del progetto approvate dall’Autorità amministrativa previo parere ARPA. Secondo l'attuale normativa per rifiuto deve intendersi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 183 del D.Lgs. 152/2006: "qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte IV del presente decreto e di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi" Tale disposizione deriva senza sostanziali modifiche dal precedente articolo 6 del D.Lgs. 22/1997 e riflette gli indirizzi giuridici e tecnico-amministrativi della più recente normativa europea con l'eccezione della problematica legata alle materie prime seconde (MPS) e delle terre e rocce da scavo per le quali l'Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Gli indirizzi europei sono infatti categorici nel considerare questi ultimi materiali rifiuti e come tali da sottoporre alle procedure di recupero (destinazione R nel formulario di smaltimento rifiuti) o smaltimento (destinazione D nel formulario di smaltimento rifiuti).La vigente normativa nazionale, non esclude le rocce e terre da scavo dalla nozione di rifiuto, ma considerandole sottoprodotti, ne prevede il riutilizzo secondo criteri e requisiti ben definiti.Il 152/2006 e s.m.i. mostra infatti una importante immediata differenza rispetto alla precedente normativa ovvero la scomparsa dell’affermazione relativa all’esclusione delle terre e rocce da scavo dal regime di rifiuto (tranne quelle riutilizzate in cantiere, come previsto dal progetto, che non sono rifiuti). Il comma 5 dell’articolo 186 ci dice che “Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto”. Da questo si deduce che il legislatore ha volutamente evitato di escludere le rocce e terre da scavo dalla dizione di rifiuto considerandole alla stregua di rifiuti che vengono sottoposti, se sono rispettate le caratteristiche elencate nell’articolo 186, ad un regime che potremmo definire “semplificato”. Del resto già nel comma 1 si dice che l’articolo 186 è riferito alle “..terre e rocce da scavo … ottenute quali sottoprodotti …” ritrovando la definizione di sottoprodotto all’articolo 183, comma 1, punto qq) dove si legge «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 184-bis, comma 2. dove al 184bis si legge 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
2. Sulla base delle condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria. I criteri della definizione di sottoprodotto sono quindi da attribuire alle terre e rocce da scavo affinché esse possano rientrare nella gestione di cui all’articolo 186.Inoltre Simone, quando citi l'art. 184ter. Chi volesse insistere nel trattare come rifiuti quelle terre da scavo che si voglioni riutilizzare, deve leggere anche questo: Articolo 184-ter (Cessazione della qualifica di rifiuto) 1. Un rifiuto cessa di essere tale, quando e' stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) la sostanza o l'oggetto e' comunemente utilizzato per scopi specifici;
b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non portera' a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.
2. L'operazione di recupero puo' consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
3. Nelle more dell'adozione di uno o piu' decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.
4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi e per gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai fini del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dal presente decreto, dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n 209, dal decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e dal decreto legislativo 120 novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti.
5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto.
Poter trattare di nuovo le terre come preziosi materiali naturali, considerandole non più rifiuti a prescindere bensì solo quando non si sa come riutilizzarle, mi sembra una cosa piena di buon senso. si parla di RECUPERO, la cui definizione è all'art 183 comma 1 lett.t: «recupero»: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV del presente decreto riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; Quindi di operazioni effettuate su RIFIUTI che tramite operazioni di recupero, che si possono effettuare solamente in impianti autorizzati ai sensi dell'art.208 (procedura ordinaria) e art.216 (procedura semplificata) del D.Lgs 152/2006, cessano di essere dei rifiuti. Da aggiungere inoltre che, i n caso di gestione non conforme a quanto previsto dall'art. 185 e 186, il regime sanzionatorio previsto dal 152/2006 è quello dei rifiuti: 1) Art. 256. Attività di gestione di rifiuti non autorizzata 2) Art. 258. Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari 3) Art. 259. Traffico illecito di rifiuti Scusate il post chilometrico Saluti Massimo
Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 03/02/2011 13:46.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Bravo Massimo !!!!!!!!!!!!!!!! 
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un vero esperto, chiaro documentato e (diciamo) semplice!!!!
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
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Un compendio molto utile. Tuttavia dovrebbero essere approfonditi alcuni punti.
Il primo di ordine giuridico, sull'applicabilità dell'art. 186 ad un prodotto che potrebbe non rientrare nella definizione di rifiuto. Tema per avvocati e per curiosi che ritengono assurdo equiparare i movimenti di terra al traffico di rifiuti. Se posso portare un esempio, conosco piccole imprese che, trovandosi qualche camion di terra sabbiosa per aver scavato delle fondazioni, si dirigono terrorizzati in discarica quando questo materiale potrebbe essere benissimo riutilizato, e anche con ritorno economico, per giardini, senza complicate formalità.
Il secondo, dando per scontata l'interpretazione corrente (terre = rifiuti), riguarda la gestione delle terre come sottoprodotti: come si relazionano il nuovo l'art. 184bis e il vecchio 186, che prevedono cose diverse? Ad esempio, è sufficiente avere la certezza di impiegare la terra in altro processo (art. 184 bis) oppure devo avere la certezza dell'integrale utilizzo già prima di produrre la terra (art. 186)? La questione è rilevante: una persona onesta potrebbe essere accusata di traffico di rifiuti in base a come si interpretano questi due contraddittori articoli.
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