Un compendio molto utile. Tuttavia dovrebbero essere approfonditi alcuni punti.
Il primo di ordine giuridico, sull'applicabilità dell'art. 186 ad un prodotto che potrebbe non rientrare nella definizione di rifiuto. Tema per avvocati e per curiosi che ritengono assurdo equiparare i movimenti di terra al traffico di rifiuti. Se posso portare un esempio, conosco piccole imprese che, trovandosi qualche camion di terra sabbiosa per aver scavato delle fondazioni, si dirigono terrorizzati in discarica quando questo materiale potrebbe essere benissimo riutilizato, e anche con ritorno economico, per giardini, senza complicate formalità.
Il secondo, dando per scontata l'interpretazione corrente (terre = rifiuti), riguarda la gestione delle terre come sottoprodotti: come si relazionano il nuovo l'art. 184bis e il vecchio 186, che prevedono cose diverse? Ad esempio, è sufficiente avere la certezza di impiegare la terra in altro processo (art. 184 bis) oppure devo avere la certezza dell'integrale utilizzo già prima di produrre la terra (art. 186)?
La questione è rilevante: una persona onesta potrebbe essere accusata di traffico di rifiuti in base a come si interpretano questi due contraddittori articoli.