Un compendio molto utile. Tuttavia dovrebbero essere approfonditi alcuni punti.
Il primo di ordine giuridico, sull'applicabilità dell'art. 186 ad un prodotto che potrebbe non rientrare nella definizione di rifiuto. Tema per avvocati e per curiosi che ritengono assurdo equiparare i movimenti di terra al traffico di rifiuti. Se posso portare un esempio, conosco piccole imprese che, trovandosi qualche camion di terra sabbiosa per aver scavato delle fondazioni, si dirigono terrorizzati in discarica quando questo materiale potrebbe essere benissimo riutilizato, e anche con ritorno economico, per giardini, senza complicate formalità.
Purtroppo la normativa europea e nazionale è chiara, le terre e rocce da scavo, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 185 (riutilizzo nell'area di cantiere e NON RIFIUTO) e dall'art. 186 (riutilizzo all'esterno del'area di cantiere e SOTTOPRODOTTO), sono RIFIUTI. Ti dirò di più, se non fosse così ti troveresti camionate di materiale contaminato in giro per i comuni a spacciarlo per terra buona (vedi CHIMET ad Arezzo).Purtroppo la madre degli idioti e disonesti è sempre gravida e così questo è un esempio del risultato (da "il tirreno" del 30/3/2010 ed. grosseto)
Oppure un esempio di sentenza della Cass. pen. n. 8300/2010 che ha puntualizzato:
"il trasporto di rifiuti propri non pericolosi, ancorché effettuato in via eccezionale, integra il reato di cui all'art. 256 comma primo D.lgs. 152 del 2006, ove il produttore, non avvalendosi delle prestazioni di imprese esercenti servizi di smaltimento regolarmente autorizzate ed iscritte all'Albo nazionale dei gestori ambientali, abbia utilizzato mezzi propri non autorizzati".Il secondo, dando per scontata l'interpretazione corrente (terre = rifiuti), riguarda la gestione delle terre come sottoprodotti: come si relazionano il nuovo l'art. 184bis e il vecchio 186, che prevedono cose diverse? Ad esempio, è sufficiente avere la certezza di impiegare la terra in altro processo (art. 184 bis) oppure devo avere la certezza dell'integrale utilizzo già prima di produrre la terra (art. 186)?
La questione è rilevante: una persona onesta potrebbe essere accusata di traffico di rifiuti in base a come si interpretano questi due contraddittori articoli.
La normativa va letta come tale, l'art. 184bis è una definizione che vale dai sottoprodotti di cicli industriali alle terre da scavo, poi si deve leggere il campo di applicazione (che per le terre da scavo è l'art.186).
I due articoli sono assolutamente compatibili (e non parlerei di nuovo e di vecchio) in quanto, come ho già scritto nel precedente post, attribuendo i criteri della definizione di sottoprodotto (art.184bis) alle terre e rocce da scavo esse possono rientrare nella modalità di gestione di cui all’articolo 186, altrimenti andrebbero gestite come rifiuti.
Relativamente al riutilizzo, la normativa secondo me è chiara
ART.186 Comma 1 lett. a
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:
a) siano impiegate direttamente nell’ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
Quindi il sito di destinazione, per tutti gli interventi dove siano previsti scavi con il riutilizzo (esterno al sito) di terre e rocce da scavo, deve essere individuato a livello di progettazione, prima dell’inizio lavori.
ART.186 Comma 1 lett. b
b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell’integrale utilizzo;
La quantità di terre e rocce scavate deve essere indicata a livello progettuale ed il sito (o i siti) di destinazione deve (o devono) averne le capacità ricettive.
ART.186 Comma 1 lett. c
c) l’utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
In soldoni significa che come viene scavato, il materiale deve essere trasportato.
Secondo l’interpretazione data dalla terza Sezione penale della Corte di Cassazione (16 gennaio 2006 n°1414) risultano trattamenti e trasformazioni:
-La riduzione volumetrica per frantumazione
-Il trattamento a calce
-La miscelazione di terre da scavo di diversa provenienza e natura
-La vagliatura
ART.186 Comma 1 lett. d
d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;
Devono essere gestite le emissioni (ad es. acque di dilavamento, polveri, rumore)
ART.186 Comma 1 lett. e
e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;
Prima di progettare un qualsiasi intervento devono essere consultate le anagrafi dei siti inquinati.
ART.186 Comma 1 lett. e
f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;
Prima di progettare un qualsiasi intervento devono essere effettuate della analisi chimiche di caratterizzazione delle terre.
N.B. Se le analisi evidenziassero superamenti di CSC, il committente deve obbligatoriamente attivare la procedura di verifica ambientale ex art. 242 del D.Lsg 152/2006.
Art. 186 Comma 2:
2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.
In caso di VIA o AIA deve essere redatto un progetto di gestione delle terre e rocce che sarà valutato dalla conferenza dei servizi
Art. 186 Comma 3
3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell’ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (DIA).
In caso di PC o DIA deve essere redatto un progetto di gestione delle terre e rocce che sarà valutato dal Comune stesso
Art. 186 Comma 4
4. Fatti salvi i casi di cui all’ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell’opera, sottoscritto dal progettista.
In caso di LL.PP. Non soggetti a VIA, AIA, PC, DIA deve essere redatto un progetto di gestione delle terre e rocce allegato al progetto e sottoscritto dal Progettista
Ed infine (con la normativa..... ci sono anche altri punti ma non sono rilevanti per la discussione)
Art. 186 Comma 5
5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.
OVVERO SE LE TERRE E ROCCE, INTESE COME ART.186, NON VENGONO GESTITE COME PREVISTO, SONO RIFIUTI.
Riassumendo
1) è quindi fondamentale prevedere la gestione delle terre in fase progettuale; se viene attivata la procedura ex art. 186 il sito di destinazione deve essere obbligatoriamente definito con la pratica edilizia insieme ai volumi di scavo
2) la gestione delle terre non conforme all’art. 185 e 186 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. corrisponde alla gestione di un rifiuto, ovvero se si inizia a scavare la terra senza aver attivato la procedura ex art.186 (o ex art.185 se rimane all'interno del cantiere) il materiale prodotto è un rifiuto a tutti gli effetti
3)la gestione illecita dei rifiuti è un reato penaleIn questi casi è sempre bene seguire bene la normativa, se non si vuole incappare in dispiaceri....... onerosi
Ciao
Massimo