Per rendere meno criptica domanda e risposta forse è meglio citare l'articolo per intero, a vantaggio delle chiarezza e della diffusione della cultura tra colleghi

Dal
Decreto Legislativo 152/2006:
Articolo 249 -
Areee contaminate di ridotte dimensioniPer le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate
nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.Allegato 4 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate
PREMESSA
Il presente allegato riporta le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribusione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessini aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali di
superficie non superiore ai 1000 metri quadri.
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In base alla mia esperienza l'applicazione delle procedure semplificate è legata proprio ad eventi incidentali attuali (perforazione serbatoi e oleodotti, sversamento olii di raffreddamento e lubrificanti, percolazioni riscontrate) e dove esistano di fatto rischi tangibili e consolidati di peggioramento della situazione ambientale se non s'interviene con celerità prima sul problema e poi sulla definizione e riprova della sua soluzione.
La lettura che ne dà ARPA Lombardia è ad esempio, generalmente, meno permissiva di altre letture più possibiliste nell'intervenire con procedure semplificate anche in siti di inquinamenti "storici" dove non esista un conclamato ed apprezzabile pericolo di peggioramento della situzione ambientale durante lo svolgersi dell'iter procedurale consueto e non semplificato.
Spero la risposta sia esaustiva anche per i colleghi "non addetti" ma curiosi.