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#97426 03/03/2011 09:03
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cosa si intende per "ridotte dimensioni"

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ciao,
non so fino a che punto possa aiutarti , all'art. 275,comma 22 si legge:
22. Per attività di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 2 1, si intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13,16 o 17 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.


Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
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1000mq.


Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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Per rendere meno criptica domanda e risposta forse è meglio citare l'articolo per intero, a vantaggio delle chiarezza e della diffusione della cultura tra colleghi
salute

Dal Decreto Legislativo 152/2006:

Articolo 249 - Areee contaminate di ridotte dimensioni
Per le aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate di intervento riportate nell'Allegato 4 alla parte quarta del presente decreto.

Allegato 4 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006
Criteri generali per l'applicazione di procedure semplificate
PREMESSA
Il presente allegato riporta le procedure amministrative e tecnico/operative con le quali gestire situazioni di rischio concreto o potenziale di superamento delle soglie di contaminazione (CSC) per i siti di ridotte dimensioni (quali, ad esempio, la rete di distribusione carburanti) oppure per eventi accidentali che interessini aree circoscritte, anche nell'ambito di siti industriali di superficie non superiore ai 1000 metri quadri.
_______________________

In base alla mia esperienza l'applicazione delle procedure semplificate è legata proprio ad eventi incidentali attuali (perforazione serbatoi e oleodotti, sversamento olii di raffreddamento e lubrificanti, percolazioni riscontrate) e dove esistano di fatto rischi tangibili e consolidati di peggioramento della situazione ambientale se non s'interviene con celerità prima sul problema e poi sulla definizione e riprova della sua soluzione.

La lettura che ne dà ARPA Lombardia è ad esempio, generalmente, meno permissiva di altre letture più possibiliste nell'intervenire con procedure semplificate anche in siti di inquinamenti "storici" dove non esista un conclamato ed apprezzabile pericolo di peggioramento della situzione ambientale durante lo svolgersi dell'iter procedurale consueto e non semplificato.

Spero la risposta sia esaustiva anche per i colleghi "non addetti" ma curiosi.

pollicesu

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E come si determina la superficie di 1000 metri quadri ??
Semplice andando a vedere i mappali (linne guida delle Province di Monza e Milano), con il risultato che se hai un mappale unico di 10.000 metri quadri e l'area contaminata e di 100 metri quadri scarsi (casi reali, a me capitati) sei costretto ad applicare la procedura ordinaria, con tutto quel che segue !!!

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Però ... bravo

Mi sembra molto strana questa interpretazione. Intendiamoci, non ti sto dicendo che non sia vero che qualcuno intenda in questo modo ma non c'è nessun motivo di ritenere (e finora nessun tecnico dell'ARPA Lombardia o della Provincia di Milano con il quale ho lavorato l'ha fatto) che l'area d'interesse di un inquinamento secondo Art. 249 sia definibile in base al mappale. In effetti nessun riferimento è fatto dalla normativa al mappale mentre è vero il contrario e cioè che se un'area (anche di solo 1 metro quadro) è inquinata il suo stato interessa tutto il mappale nel quale ricade, sia anche un mappale di 10.000 metri quadri il quale si vede teoricamente sospesa la destinazione d'uso (quindi, ad esempio, sognatevi di costruire anche solo una tettoia in un mappale che ospita inquinamento) fino a conclusione del procedimento di bonifica.

In effetti in un momento preliminare d'indagine, cioè in fase di caratterizzazione, è plausibile che per aree abbastanza estese (anche se inferiori ai 1000 mq) venga richiesto un avvio di procedimento ordinario per sincerarsi dell'effettiva estensione areale dell'inquinamento ma successivamente ho visto gli Enti, Comune in testa, muoversi per accelerare la procedura e da quel punto richiedere solo pareri scritti (la procedura ordinaria richiede la convocazione delle conferenze dei servizi) e avviare a veloce chiusura il procedimento.

D'altro canto non è neanche presumibile aspettare giorni e giorni l'avvio di una procedura di bonifica ordinaria mentre magari i prodotti inquinanti percolano verso la falda quindi, al di là dei problemi procedurali io consiglio sempre di attivare una messa in sicurezza d'emergenza, agire in modo tale da minimizzare i tempi e i danni, dare immediata comunicazione all'ARPA e al Comune di quanto sta succedendo e mettersi in condizioni tali da non essere imputabili (come professionisti) di una mancata o scorretta comunicazione della situazione agli Enti preposti.

Una volta agito in questo modo e dimostrato che l'effettiva area interessata è (o era) inferiore ai 1000 mq seppure in modo "spurio" io ho visto applicare dagli Enti tutte le semplificazioni possibili per raggiungere quanto prima il collaudo e la certificazione del sito e la chiusura del procedimento.

Al di là della lettera della legge c'è lo spirito con la quale viene applicata: agli "Enti di Controllo" non piace essere esautorati dalla loro funzione di controllo e a noi professionisti questo non dovrebbe dare fastidio perchè, spesso, è anche questo un modo per evitare di essere "soli davanti al cliente", una maniera per dialogare tra addetti al settore e scambiare opinioni con chi sta "dall'altra parte della barricata" sì, ma solo dal punto di vista procedurale e, teoricamente, collabora con noi per risolvere un problema del privato ma anche della comunità, comunità che i colleghi degli Enti rappresentano secondo legge e norma.

Quindi il più delle volte l'applicazione pratica e procedurale della via "semplificata" non avviene attraverso una nuda e cruda autocertificazione ma attraverso una via accelerata di controllo che però non esautora ARPA dal suo ruolo di vigilanza tecnica. Questa è la mia esperienza nelle provincie nelle quali ho lavorato (MI, MB, PV, VA, NO, BS, BG) negli ultimi tempi e proprio su situazioni di piccole aree inquinate comprese in più estese aree industriali, residenziali o agricole.

In ogni caso vedrò di contattre i colleghi di ARPA e della Provincia di Milano per avere lumi su queste linee guida (che confesso di non conoscere) ancorchè possa interessare, ovviamente, ad altri colleghi in Lombardia.

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In questi casi l'approccio alla questione deve essere strettamente legato alla normativa.
La normativa ha infatti inserito le aree di "ridotte dimensioni" per gestire le situazioni di emergenza (MISE), anche su aree di estese dimensioni, ed i "problemi" sui punti vendita carburante.
Le aree inferiori a 1000 mq possono essere applicate anche ai siti censiti (teoricamente da art. 242) se effettivamente la dimesione catastale dell'area rientra nel range dell'art. 249.
Se invece si parte con procedimento di bonifica ex art. 242(caratterizzazione, adr e progetto di bonifica) su area maggiore di 1000mq, e l'area contaminata risulta inferiore a 1000mq, si procede comunque con la procedura "ordinaria" e tutto il sito potrà essere svincolato ai fini edilizi solo al termine della bonifica.

Quindi da un pdv normativo, la discriminante tra art. 242 e 249 sono le dimensioni dell'area potenzialmente contaminata di partenza.

Ciao
Massimo

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 04/03/2011 09:14.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
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Il che comunque mi pare un assurdo ! Nella legge si parla di area contaminata non di mappale contaminato ! La determinazione dell'area deve avvenire con metodi scientifici e non burocratici ! capisco l'esigenza degli enti nel cercare criteri oggettivi e non lasciati alla discrezione della parte (che ovviamente ha tutti gli interessi a limitare le aree), ma comunque il criterio del mappale non va applicato tout court: ovvero se ho un mappale di 10.000 metri quadri e dopo la caratterizzazione determino "oggettivamente" che la contaminazione è di 100 metri quadri, la bonifica deve essere fatta in regime semplificato e non proseguita, come accade, in ordinaria.

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Massimo aiutami se sbaglio.

In Toscana, si parla di lotti in aree da bonificare per cui è possibile stralciare aree già bonificate.

Potrebbe essere possibile allargare questa norma alle areee non inquinate, presnti nel lotto ?

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Originariamente inviato da: GeofranzDesio
Il che comunque mi pare un assurdo ! Nella legge si parla di area contaminata non di mappale contaminato ! La determinazione dell'area deve avvenire con metodi scientifici e non burocratici ! capisco l'esigenza degli enti nel cercare criteri oggettivi e non lasciati alla discrezione della parte (che ovviamente ha tutti gli interessi a limitare le aree), ma comunque il criterio del mappale non va applicato tout court: ovvero se ho un mappale di 10.000 metri quadri e dopo la caratterizzazione determino "oggettivamente" che la contaminazione è di 100 metri quadri, la bonifica deve essere fatta in regime semplificato e non proseguita, come accade, in ordinaria.


Difficilmente puoi portare un "metodo scientifico" per delimitare un'area in legge...... Il mappale è la cosa più ovvia, anche perchè statisticamente più cautelativo. Una contaminazione deriva da un certo tipo di attività, è stata veicolata nel suolo ed eventualmente in falda. Sei sicuro che le indagini che hai fatto possano escludere tutte le aree non campionate? E poi come ti possono certificare la boniifica su "metodi scientifici"..... in genere ti chiedono la particella catastale e svincolano quella.
Se cominci in art. 242 finisci in art. 242. Puoi eventualmente richiedere lo svincolo delle aree non contaminate previa delimitazione della area contaminata tramite un nuovo frazionamento catastale.... ma sempre in art. 242 finisci. In toscana si fa cosi (solo con falda non contaminata o se contaminata con progetto di bonifica approvato).


Massimo


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