Però ...
Mi sembra molto strana questa interpretazione. Intendiamoci, non ti sto dicendo che non sia vero che qualcuno intenda in questo modo ma non c'è nessun motivo di ritenere (e finora nessun tecnico dell'ARPA Lombardia o della Provincia di Milano con il quale ho lavorato l'ha fatto) che
l'area d'interesse di un inquinamento secondo Art. 249 sia definibile in base al mappale. In effetti nessun riferimento è fatto dalla normativa al
mappale mentre è vero il contrario e cioè che se un'area (anche di solo 1 metro quadro) è inquinata il suo stato interessa tutto il mappale nel quale ricade, sia anche un mappale di 10.000 metri quadri il quale si vede teoricamente sospesa la destinazione d'uso (quindi, ad esempio, sognatevi di costruire anche solo una tettoia in un mappale che ospita inquinamento) fino a conclusione del procedimento di bonifica.
In effetti in un momento preliminare d'indagine, cioè in fase di caratterizzazione, è plausibile che per aree abbastanza estese (anche se inferiori ai 1000 mq) venga richiesto un avvio di procedimento ordinario per sincerarsi dell'effettiva estensione areale dell'inquinamento ma successivamente ho visto gli Enti, Comune in testa, muoversi per accelerare la procedura e da quel punto richiedere solo pareri scritti (la procedura ordinaria richiede la convocazione delle conferenze dei servizi) e avviare a veloce chiusura il procedimento.
D'altro canto non è neanche presumibile aspettare giorni e giorni l'avvio di una procedura di bonifica ordinaria mentre magari i prodotti inquinanti percolano verso la falda quindi, al di là dei problemi procedurali io consiglio sempre di attivare una messa in sicurezza d'emergenza, agire in modo tale da minimizzare i tempi e i danni, dare immediata comunicazione all'ARPA e al Comune di quanto sta succedendo e mettersi in condizioni tali da non essere imputabili (come professionisti) di una mancata o scorretta comunicazione della situazione agli Enti preposti.
Una volta agito in questo modo e dimostrato che l'effettiva area interessata è (o era) inferiore ai 1000 mq seppure in modo "spurio" io ho visto applicare dagli Enti tutte le semplificazioni possibili per raggiungere quanto prima il collaudo e la certificazione del sito e la chiusura del procedimento.
Al di là della lettera della legge c'è lo spirito con la quale viene applicata: agli "Enti di
Controllo" non piace essere esautorati dalla loro funzione di controllo e a noi professionisti questo non dovrebbe dare fastidio perchè, spesso, è anche questo un modo per evitare di essere "soli davanti al cliente", una maniera per dialogare tra addetti al settore e scambiare opinioni con chi sta "dall'altra parte della barricata" sì, ma solo dal punto di vista procedurale e, teoricamente, collabora con noi per risolvere un problema del privato ma anche della comunità, comunità che i colleghi degli Enti rappresentano secondo legge e norma.
Quindi il più delle volte l'applicazione pratica e procedurale della via "semplificata" non avviene attraverso una nuda e cruda autocertificazione ma attraverso una via accelerata di controllo che però non esautora ARPA dal suo ruolo di vigilanza tecnica. Questa è la mia esperienza nelle provincie nelle quali ho lavorato (MI, MB, PV, VA, NO, BS, BG) negli ultimi tempi e proprio su situazioni di piccole aree inquinate comprese in più estese aree industriali, residenziali o agricole.
In ogni caso vedrò di contattre i colleghi di ARPA e della Provincia di Milano per avere lumi su queste linee guida (che confesso di non conoscere) ancorchè possa interessare, ovviamente, ad altri colleghi in Lombardia.