In questi casi l'approccio alla questione deve essere strettamente legato alla normativa.
La normativa ha infatti inserito le aree di "ridotte dimensioni" per gestire le situazioni di emergenza (MISE), anche su aree di estese dimensioni, ed i "problemi" sui punti vendita carburante.
Le aree inferiori a 1000 mq possono essere applicate anche ai siti censiti (teoricamente da art. 242) se effettivamente la dimesione catastale dell'area rientra nel range dell'art. 249.
Se invece si parte con procedimento di bonifica ex art. 242(caratterizzazione, adr e progetto di bonifica) su area maggiore di 1000mq, e l'area contaminata risulta inferiore a 1000mq, si procede comunque con la procedura "ordinaria" e tutto il sito potrà essere svincolato ai fini edilizi solo al termine della bonifica.

Quindi da un pdv normativo, la discriminante tra art. 242 e 249 sono le dimensioni dell'area potenzialmente contaminata di partenza.

Ciao
Massimo

Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 04/03/2011 09:14.

Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria.
Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace.
(Tacito, Agricola, 30).
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