Il che comunque mi pare un assurdo ! Nella legge si parla di area contaminata non di mappale contaminato ! La determinazione dell'area deve avvenire con metodi scientifici e non burocratici ! capisco l'esigenza degli enti nel cercare criteri oggettivi e non lasciati alla discrezione della parte (che ovviamente ha tutti gli interessi a limitare le aree), ma comunque il criterio del mappale non va applicato tout court: ovvero se ho un mappale di 10.000 metri quadri e dopo la caratterizzazione determino "oggettivamente" che la contaminazione è di 100 metri quadri, la bonifica deve essere fatta in regime semplificato e non proseguita, come accade, in ordinaria.
Dopo la tua segnalazione e come promesso mi sono informato presso colleghi che operano in ARPA e in effetti il problema nasce quando si vuole inserire un'area con contaminazione storica nell'ambito di una procedura di bonifica semplificata.
Invece se la bonifica viene avviata a seguito di incidente il mappale non ha più importanza.
Se la bonifica avviene su un sito dismesso dove più hot spot presenti insieme non arrivano a 1000 mq qualcuno (dei colleghi consulenti privati) aveva letto la possibilità di intervenire con procedura semplificata, il che ha posto un problema procedurale.
In sostanza gli enti procedenti (il più delle volte i Comuni)hanno richiesto lumi alle Provincie e la risposta è stata:
in mancanza di meglio usate i mappali.
Faccio presente i mappali indicano solo elementi catastali di proprietà ed hanno valore puramente amministrativo, vengono utilizzate dagli Enti Territoriali per definire
di chi è cosa e per applicare le tasse. Confondere un mappale con un'unità tecnica è come confondere una targa con l'auto che la porta.
In definitiva si potrebbe/dovrebbe applicare il 249 per:
< 1000 mq di effettiva area inquinata in caso di incidente o stazioni di servizio
< 1000 mq di mappale in caso di più di un hot spot in caso di inquinamenti "storici" (qualche tecnico ARPA inascoltato ha suggerito di computare l'inviluppo dei mappali)
> 1000 mq più hot spot che però vanno trattati (teoricamente è possibile) separatamente, ciascuno con un procedimento semplificato ... ma qui c'è tutto un altro mondo da esplorare.
Negli altri casi si deve forzatamente applicare la procedura ordinaria.
Quanto alla possibilità di passare da 242 a 249 in genere è ancora l'Ente Procedente che può definire modalità procedurali applicabili ovviamente prendendosene la responsabilità in toto laddove dovesse esservi da parte di qualsivoglia parte interessata un ricorso alla giustizia amministrativa (TAR) o alla giustizia ordinaria.
Per mia esperienza personale, ribadisco, osservata la situazione e noti e consolidati i dati gli Enti tendono a velocizzare le pratiche piuttosto che a rallentarle.
Sempre disponibile per approfondimenti, se richiesti.
Buona Domenica
:-)