Solo un piccolo appunto.
Le operazioni citate (recupero, riciclaggio, preparazione per il riutilizzo) sono operazioni di GESTIONE DI RIFIUTI a tutti gli effetti e quindi devono essere sottoposte a preventiva autorizzazione (o comunicazione inizio attività i caso di procedure semplificate).
Quindi l'articolo 184-ter non è applicabile delle terre da scavo, se non quando sono gestite come RIFIUTI.
In questo settore è obbligatorio utilizzare sempre il massimo grado di cautela; in tanti anni ho imparato che le soluzioni "semplificatrici" corrette non esistono quasi mai e intraprenderle può portare a gravi conseguenze.
Spesso quando ci sono situazioni incerte occorre fare riferimento alle sentenze ed anche queste non sempre sono univoche.
Si Alex, l'avevo detto alla fine di questo Post:
http://www.geoforum.it/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=95754#Post95754Per la sintesi, a volte è difficile...... specialmente in questo ambito.
Massimo