Un Chimico, abilitato ed iscritto all’Ordine, può esercitare l’attività di libero professionista avvalendosi per le analisi, parzialmente o totalmente, di laboratori terzi?
E’ prassi consolidata che il Chimico possa utilizzare una società di mezzi o di servizi per tutti gli aspetti organizzativi della propria attività. L’atto professionale del Chimico si concretizza in un certificato, una perizia, una relazione, un progetto, una valutazione tutte rese responsabilmente dal professionista, abilitato ed iscritto all’Albo professionale. L’ottenimento dei valori (analisi, misure, ricerche, ecc.) non necessariamente deve essere frutto dell’attività diretta del professionista e dell’impiego di mezzi propri. La dichiarazione delle fonti e delle eventuali dichiarazioni esterne non è sempre obbligatoria: sta al professionista valutare di volta in volta, secondo gli accordi con il committente, l’opportunità di esplicitare le modalità e le condizioni operative adottate. Diviene invece indispensabile evidenziare la struttura e le procedure operative adottate quando l’atto professionale si esaurisca nella determinazione analitica di uno o più parametri con appropriati metodi analitici ed il professionista non disponga di una propria struttura di laboratorio adeguata.
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