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Mi sono chiesto perchè la categoria dei Geologi, soprattutto i nostri rappresentanti, è pessima interpretatrice della legge professionale riguardante il Geologo(art. 41 DPR 328/2001) e la sua specializzazione come esecutore di indagini in sito e prove di laboratorio. Mi sono chiesto perchè i nostri rappresentanti non agiscono come i rappresentanti delle altre categorie professionali (chimici ad esempio per restare in tema EPAP tanto caro ad Egidio Grasso)a difesa delle riserve che la legge ci attribuisce sul settore delle indagini e delle prove di laboratorio. Questa è la risposta che mi sono dato : O i nostri rappresentanti geologi sono tutti giudici e avvocati mancati quando interpretano erroneamente la legge professionale a favore delle imprese o sono in mala fede quando asseriscono che le indagini e le analisi di laboratorio sono di competenza delle imprese (probabilmente hanno interessi a monopolizzare il mercato delle indagini verso quei pochi che riescono a farsi autorizzare dal Ministero dei Lavori Pubblici) - Vedi Ex componente CNG Pingitore attuale Presidente ALIG - Associazione laboratori ingegneria e Geotecnica. Le altre professioni, e in particolare i chimici e i loro rappresentanti, non sono così c****** da asserire che per fare attività di laboratorio ci vogliono permessi e/o autorizzazioni del Ministero o che per fare un sondaggio ci vuole l'impresa... http://www.ordinechimicicatania.it/Archivio/documenti/5.pdfhttp://www.chimici.it/cnc/index.php?id=225http://www.ordinechimicicatania.it/Attivita.aspx
Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 05/04/2011 19:06.
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Un Chimico, abilitato ed iscritto all’Ordine, può esercitare l’attività di libero professionista avvalendosi per le analisi, parzialmente o totalmente, di laboratori terzi? E’ prassi consolidata che il Chimico possa utilizzare una società di mezzi o di servizi per tutti gli aspetti organizzativi della propria attività. L’atto professionale del Chimico si concretizza in un certificato, una perizia, una relazione, un progetto, una valutazione tutte rese responsabilmente dal professionista, abilitato ed iscritto all’Albo professionale. L’ottenimento dei valori (analisi, misure, ricerche, ecc.) non necessariamente deve essere frutto dell’attività diretta del professionista e dell’impiego di mezzi propri. La dichiarazione delle fonti e delle eventuali dichiarazioni esterne non è sempre obbligatoria: sta al professionista valutare di volta in volta, secondo gli accordi con il committente, l’opportunità di esplicitare le modalità e le condizioni operative adottate. Diviene invece indispensabile evidenziare la struttura e le procedure operative adottate quando l’atto professionale si esaurisca nella determinazione analitica di uno o più parametri con appropriati metodi analitici ed il professionista non disponga di una propria struttura di laboratorio adeguata. http://www.chimici.it/cnc/index.php?id=312
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Un’azienda agricola con laboratorio interno può emettere certificati d’analisi a terzi? Il CNC ha sempre affermato, e la giurisprudenza ha costantemente confermato, che al di là di ogni altro aspetto (anche organizzativo), l’atto professionale proprio del Chimico (ad esempio l’analisi), che non sia sottoscritto da un professionista iscritto all’Albo, è privo di validità giuridica. Pertanto, ferma restando ogni eventuale riserva o azione nei confronti di chi in forma “anonima” svolge una attività regolamentata, anche nel caso di laboratori autorizzati da leggi specifiche ad eseguire determinate analisi, in ogni caso la firma in calce al certificato d’analisi (che comprende anche i cosiddetti rapporti di prova) deve appartenere ad un Chimico iscritto all’Albo. http://www.chimici.it/cnc/index.php?id=312
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Un Chimico abilitato ed iscritto all’Albo per eseguire le proprie prestazioni deve necessariamente creare una ditta ed iscriversi alla Camera di Commercio? Il laboratorio o lo studio sono di norma le strutture operative del Chimico il quale, per esercitare la libera professione, non necessita di alcuna struttura commerciale. Qualora intenda servirsi di una società di mezzi terza per attuare le proprie finalità professionali può farlo e non ha alcun obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio. Tale obbligo invece risulta necessario qualora il laboratorio lo studio e la loro gestione rientrino negli attributi di una persona giuridica. http://www.chimici.it/cnc/index.php?id=312
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La gestione dei laboratori di analisi chimiche interni alle aziende private, è soggetta a normative che ne regolamentino l’attività? I rapporti di analisi emessi per i prodotti degli impianti che l'azienda gestisce (per. es.: depuratori, discariche di rifiuti, ecc,) hanno qualche valore legale e da chi devono essere firmati? Si deve ritenere che nei termini e nei limiti entro i quali l’ordinamento attuale consente che prestazioni, che l’ordinamento professionale riconduce nell’ambito delle competenze del Chimico iscritto all’Albo, possano essere svolte, in forma di servizio, da imprese, queste ultime ai sensi dell’art. 2238 c.c. debbano necessariamente avvalersi del chimico iscritto all’Albo per rendere la prestazione professionale nella forma di servizio. Pertanto, allo stato attuale, non è possibile ritenere che sia consentito l’esercizio generale dell’attività professionale da parte di società, fatto salvo quanto previsto dalla legge n° 1815/39. In ogni caso qualunque prestazione resa da persona non iscritta all’Albo dei Chimici espone chi la effettua ad essere perseguito per esercizio abusivo della professione così come stabilito tassativamente dalla Suprema Corte di Cassazione, penale, nella sentenza n° 49/2003. http://www.chimici.it/cnc/index.php?id=312
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Questa è per te Egidio.... Un Chimico abilitato ed iscritto all'Albo può stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un'azienda se l'oggetto del contratto prevede prestazioni esclusive della categoria? Innanzitutto bisogna sottolineare che la prestazione professionale, di norma, viene effettuata da parte di titolare di partita IVA, e come tale fatturata, avendo riguardo all'esposizione del contributo integrativo EPAP del 2% sull'imponibile. In assenza di partita IVA i contratti stipulati o da stipulare dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 276/2003 con professionisti iscritti agli Albi possono continuare ad assumere la forma di prestazioni coordinate e continuative con i relativi obblighi giuridici, previdenziali e fiscali, l'unica differenza è che i rapporti che si pongono in essere con i suddetti contratti non devono essere riconducibili ad alcun programma o progetto. In ogni caso i compensi sono assoggettati alla contribuzione EPAP, anche nel caso di versamenti collaterali ad altre Casse (per es.: INPS). http://www.chimici.it/cnc/index.php?id=312
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Visto quanto dicono i rappresentanti dei Chimici per i loro iscritti qualcuno vicino ai nostri rappresentanti vuole ricordargli che non abbiamo bisogno di leggi che bypassano le nostre e favoriscano i servizi tecnici di stato(ovvero le imprese autorizzate dal ministero)? Presidente Graziano chi è Calcagni e perchè ancora si vedono dichiarazioni ufficiali da parte di nostri rappresentanti a favore dei 'servizi tecnici di stato'? Cosa ci sta a fare lei al CNG? Presidente c'è? È connesso? Mi risponde o è ancora impegnato a preparare gare con ribassi del tipo di linguaglossa?
www.consiglionazionalegeologi.it/DOCEXT/12/geologi%20-%20ricostruzione%20terremoto%20(3).pdf
Ultima modifica di Ivan Scaravilli; 05/04/2011 22:31.
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Ivan, molto interessante la questione che hai sollevato! Questo è la dimostrazione di come può lavorare un CN: http://www.chimici.it/cnc/index.php?id=312(dove stanno le risposte del nostro ordine) Perché il CNG non fa applicare l’art. 41 DPR 328/2001 La questione dell’Epap non è da sottovalutare. Attualmente le pensioni dei geologi sono da fame e pertanto recuperare dei contribuiti può ritornare utile a tutti (altro che fare solo multe ad Adriano Iachetta, qui ci sono milioni in gioco). Se non recuperiamo questi contributi in molti di noi hanno fatto una misera gioventù e faranno una pessima vecchiaia.(riflettete gente)
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All'epap la mando per conoscenza....prima voglio sapere dagli altri ordini che fanno capo all'epap come la pensano sul geologo che con le direttive del proprio ordine non paga le tasse previdenziali sulle indagini e prove così come fanno i chimici et ali. Ad occhio e croce si parla di almeno 8 milioni di euro l'anno di evasione epap in tutta Italia.
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