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Finalmente il 7/8/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto che riorganizza la normativa in materia di terre e rocce da scavo. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120. Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sen- si dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Entra in vigore il 22/8/2017. Qui potete scaricare il testo originale in PDF DPR 120/2017 Terre e rocce Apriamo le danze con i commenti. Massimo
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Salve a tutti, ho iniziato da poco la professione e ho un quesito in merito a questa discussione.
Da un primo sguardo alla legge mi sorge una domanda banale..ma magari mi sbaglio. Se devo fare un pozzo per acqua, eseguendo quindi una perforazione (scavo) su un terreno naturale in sito, devo verificare i parametri analitici dell'allegato 4?? Cioè...pur riutilizzando il terreno nello stesso cantiere per rimodellamenti (ad esempio) devo fare le analisi?
Grazie a tutti.
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Salve a tutti, ho iniziato da poco la professione e ho un quesito in merito a questa discussione.
Da un primo sguardo alla legge mi sorge una domanda banale..ma magari mi sbaglio. Se devo fare un pozzo per acqua, eseguendo quindi una perforazione (scavo) su un terreno naturale in sito, devo verificare i parametri analitici dell'allegato 4?? Cioè...pur riutilizzando il terreno nello stesso cantiere per rimodellamenti (ad esempio) devo fare le analisi? premesso che si naviga a vista, se il cantiere è di piccole dimensioni il regolamento lascia la possibilità di effettuare un'autodichiarazione ex DPR 447/2000 (leggi l'art. 21). Poi è chiaro che se ti va puoi anche autodichiarare che le terre soddisfano i criteri previsti senza effettuare analisi (ma se poi il cantiere viene sottoposto a controlli a campione.... ecc..... ecc....) a parte questo, il regolamento per ora va digerito, mi sembra che ci siano molte molte molte incongruenze, propongo di mettere il thread in sticky
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ATTENZIONE!!!! Il capo 3 (art. 21) è solo per i sottoprodotti con riutilizzo esterni all'area di cantiere. Per il riutilizzo in cantiere siamo ali Titolo IV art. 24 C. 1 e 2 (da c.3 a c 6 per opere soggette a VIA - SIA
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Massimo, hai ragione, non ero ancora arrivato a leggere fino alla fine dell'articolato comunque in pratica si fa salva l'esclusione dalla disciplina dei rifiuti stabilita dall'articolo 185 del TUA, ma con verifica analitica secondo i criteri dell'allegato IV. Se però per il riutilizzo esterno di TRS da piccoli cantieri è possibile un'autodichiarazione per la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale (in pratica il rispetto dei limiti analitici) mi sembra una cosa abbastanza stravagante non consentirlo anche per TRS da piccoli cantieri con riutilizzo in sito, per analogia dovrebbe essere consentito dalle AA.CC.
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Ok, per ora grazie dei vostri consigli. 
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Ciao,in caso di DU(art.21),il produttore dimostrara il non superamento CSC.Quindi,implicitamente,deve fare delle analisi.Quante?Ilnumero dei campioni da analizzare é quello dell'allegato 2?
Non si dicono mai tante bugie quante se ne dicono prima delle elezioni, durante una guerra e dopo la caccia. (Otto von Bismarck)
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In caso di riutilizzo come sottoprodotto, si. E per il numero di analisi si deve far riferimento all'allegato 2 m.
Ultima modifica di Massimo Della Schiava; 21/08/2017 16:01.
Predatori del mondo intero, adesso che mancano terre alla loro sete di totale devastazione, vanno a frugare anche il mare: avidi se il nemico e' ricco, arroganti se e' povero, gente che ne l'oriente ne l'occidente possono saziare; loro soli bramano possedere con pari smania ricchezze e miseria. Rubano, massacrano, rapinano e, con falso nome, lo chiamano impero;infine, dove fanno il deserto, dicono che e' la pace. (Tacito, Agricola, 30).
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Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 24 deve essere fatto in sede di presentazione del progetto oppure basta con la comunicazione di inizio lavori? L'art. 2 comma 1 lettera c), nella definizione di "terre e rocce da scavo" indica anche il suolo proveniente da "perforazione" e quindi pozzi, giusto?
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Ulteriore questione. Se guardiamo la definizione di "terre e rocce da scavo" (art.2 comma 1 lettera c) parla di "suolo" escavato. La definizione di suolo si ritrova sempre all'art. 2 comma 1 ma lettera b) e parla di "strato più supoerfcile della crostra terrestre compreso tra il substrato roccioso e al superficie". Quindi se ho uno scavo di 2 metri di cui 1 metro di "terreno" e poi 1 metro di substrato roccioso posso considerea "TRS" solo il prima....e come lo considero il substrato roccioso scavato?
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Massimo Online1,780 Apr 8th, 2009
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